lunedì 21 gennaio 2019

Fattura elettronica a cliente "estero"

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Oggi approfondiamo un caso particolare riguardante la fatturazione elettronica emessa nei confronti di un cliente "estero".

OBBLIGO DI E-FATTURA

L'obbligo di fattura elettronica riguarda solo i soggetti passivi Iva residenti ovvero stabiliti in Italia; quindi le operazioni tra soggetti diversi (comunitari ed extracomunitari) non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica. In questi casi, comunque, è necessario inviare i dati di tali fatture all'Agenzia delle Entrate attraverso l'esterometro.

EMMISSIONE E-FATTURA

Per evitare quest'ultimo adempimento, posso comunque emettere fattura elettronica valorizzando il "Codice destinatario" con XXXXXXX (7 volte X).

SOGGETTI NON RESIDENTI

Conclusione, i soggetti passivi meramente identificati ai fini Iva in Italia e non stabiliti nel Paese, non sono obbligati all'emissione della fattura elettronica. Tuttavia possono essere destinatari di fatture elettroniche semprechè sia assicurata a loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura qualora ne facciano richiesta. 
NOTA BENE: Non c'è obbligo a meno che non siano stabiliti ai fini Iva in Italia (es. soggetto Ue con stabile organizzazione in Italia e l'acquisto sia effettuato direttamente dall'organizzazione italiana).

martedì 15 gennaio 2019

Fattura elettronica: emissione differita

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Oggi vediamo qual è il termine di emissione della fattura elettronica attraverso un caso.

CASO

Se predispongo una fattura elettronica con una specifica data, e per un disguido tecnico questa viene spedita dopo due giorni, ricorro in sanzioni?

NORMATIVA

La fattura elettronica, a decorrere dal 1° luglio 2018, potrà essere emessa non più nella giornata stessa in cui si verifica il presupposto di esigibilità dell'Iva, ma "entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione".

CONCLUSIONE

Quindi, nel caso prospettato, non ci saranno sanzioni. Inoltre per l'emissione tardiva, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica Iva per il solo primo semestre 2019 l'inapplicabilità delle citate sanzioni.

lunedì 7 gennaio 2019

Fattura elettronica ad agricoltore esonerato

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Nell'articolo di oggi vediamo un caso riguardante la fattura elettronica in caso di acquisto da un agricoltore esonerato.

CASO

La nostra ditta è tenuta ad emettere autofattura in presenza di acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72, esonerati da tutti gli obblighi Iva, compresa l'emissione della fattura, che ricade, appunto, sull'acquirente Quale procedura bisogna seguire dal 1° gennaio 2019?

PROCEDURA

La ditta acquirente emetterà entro 24 ore dalla consegna dei prodotti agricoli autofattura in formato Xml, utilizzando il sistema di interscambio (Sdi). Quest'ultimo recapiterà la fattura elettronica, mettendola a disposizione nell'"area riservata" di Fisconline e l'emittente dovrà comunicare questa circostanza all'agricoltore esonerato.
L'emittente è anche obbligato (v. guida dell'Agenzia dell'Entrate del 25/09/18) a consegnare all'agricoltore esonerato una copia cartacea di tale fattura o a inviarla per email.
La fattura, da annotare nel registro degli acquisti(non assumendo l'acquirente la figura di debitore di imposta), dovrà avere nel campo "Codice destinatario" il codice convenzionale a sette zeri e vedrà indicata la partita Iva nell'elemento "Id fiscale Iva", in quanto elemento obbligatorio.

mercoledì 2 gennaio 2019

Fattura elettronica differita: documentazione

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In questo articolo parliamo dei documenti da conservare in caso di fattura elettronica differita.

REGOLA BASE

La fattura differita dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; in questo caso deve indicare le operazioni stesse.

CASO: CESSIONI DI BENI

Nel caso delle cessioni di beni, l'adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT. La fattura può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT.
Nota: la fattura differita può essere emessa anche dagli esercenti le attività di commercio al dettaglio; in questo caso la documentazione idonea è costituita dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale al momento dell'effettuazione dell'operazione.
I documenti di trasporto, lo scontrino e la ricevuta fiscale possono essere rilasciati/emessi in formato cartaceo. Non sussiste alcun obbligo di allegare i predetti documenti (e, quindi, possono essere conservati in formato cartaceo).

CASO: PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le medesime considerazioni valgono per l'emissione delle fatture differite aventi ad oggetto prestazioni di servizi (anche professionali).
La documentazione per poter individuare la prestazione eseguita: documento attestante l'avvenuto incasso, contratto, nota di consegna dei lavori, lettera d'incarico o relazione professionale (per le prestazioni professionali, anche la fattura pro forma).
Può essere allegata alla fattura elettronica, ma non è obbligatorio. Sarà sufficiente la conservazione, anche cartacea, in modo da dimostrare in sede di accesso, ispezione e verifica, la legittimità dell'emissione della fattura differita.