mercoledì 2 gennaio 2019

Fattura elettronica differita: documentazione

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In questo articolo parliamo dei documenti da conservare in caso di fattura elettronica differita.

REGOLA BASE

La fattura differita dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; in questo caso deve indicare le operazioni stesse.

CASO: CESSIONI DI BENI

Nel caso delle cessioni di beni, l'adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT. La fattura può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT.
Nota: la fattura differita può essere emessa anche dagli esercenti le attività di commercio al dettaglio; in questo caso la documentazione idonea è costituita dal rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale al momento dell'effettuazione dell'operazione.
I documenti di trasporto, lo scontrino e la ricevuta fiscale possono essere rilasciati/emessi in formato cartaceo. Non sussiste alcun obbligo di allegare i predetti documenti (e, quindi, possono essere conservati in formato cartaceo).

CASO: PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le medesime considerazioni valgono per l'emissione delle fatture differite aventi ad oggetto prestazioni di servizi (anche professionali).
La documentazione per poter individuare la prestazione eseguita: documento attestante l'avvenuto incasso, contratto, nota di consegna dei lavori, lettera d'incarico o relazione professionale (per le prestazioni professionali, anche la fattura pro forma).
Può essere allegata alla fattura elettronica, ma non è obbligatorio. Sarà sufficiente la conservazione, anche cartacea, in modo da dimostrare in sede di accesso, ispezione e verifica, la legittimità dell'emissione della fattura differita.

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