lunedì 31 luglio 2017

Ristrutturazioni: nessun benefico per il non convivente

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Oggi proponiamo un caso riguardante le spese di ristrutturazione pagate dal non convivente. Analizziamo in dettaglio cosa prevede la normativa.

CASO

Mia madre è unica proprietaria di una seconda casa nel centro storico, immobile dove conviviamo per alcuni periodi dell'anno. Nel 2016 sono stati svolti lavori di ristrutturazione da me pagati tramite bonifico. Posso beneficiare della detrazione del 50%?

NORMATIVA

La detrazione del 50% si applica anche in favore dei familiari conviventi, in quanto detentori dell'immobile.
Devo sussistere le seguenti condizioni:
- sussista la situazione di convivenza (es. certificato di stato di famiglia) sin dall'inizio dei lavori di ristrutturazione
- le spese siano effettivamente a carico del familiare convivente.

CONCLUSIONE

Nel caso, madre e figlio non sono conviventi, ma convivono solo per alcuni periodi. Il figlio, anche se sostiene le spese, non ha diritto alla detrazione, a meno che non stipuli un contratto di comodato regolarmente registrato prima dell'esecuzione dei lavori e del sostenimento delle spese.

giovedì 27 luglio 2017

Detrazioni: successione mortis causa

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In questo articolo analizziamo cosa prevede la normativa riguardo alla successione delle detrazioni non usufruite attraverso l'analisi di un caso.

CASO

Un appartamento completamente ristrutturato è di proprietà al 50% di due conviventi. Nel 2017 avviene il decesso di uno e, la sua quota del 50% è stata ereditata ai parenti. Con rogito, viene poi intestato al 100% al convivente rimasto. Può beneficiare interamente delle detrazioni?


NORMATIVA

L'art. 2.5 della L.289/2002 precisa che in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi le detrazioni spettano all'acquirente esclusivamente le detrazioni non utilizzate dal venditore. 
In caso di decesso, la fruizione del beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

CONCLUSIONE

Quindi la risposta è negativa. Non essendo gli eredi entrati nella disponibilità del bene, non possono ritrasferire il diritto alla detrazione.
Pertanto, il diritto alla detrazione per le quote residue non si trasferisce agli eredi, che poi, rivendono il bene, non possono ritrasferirlo al proprietario.

mercoledì 26 luglio 2017

Bonus mobili: no sul garage

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Oggi vediamo di analizzare nel dettaglio il "bonus mobili" riguardo al nesso con i lavori di ristrutturazione.

CASO

Eseguiti lavori di rifacimento della copertura dell'autorimessa. Posso beneficiare del bonus mobili? L'apparecchio tv gode di tale beneficio?

NORMATIVA

Per tutto il 2017 è stata prorogata la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate per un importo massimo di 10.000 euro.
La proroga è riconosciuta sull'abitazione da arredare che hanno avviato gli interventi dal 01/01/2016, escludendo quelli iniziati antecedentemente.

CONCLUSIONE

E' necessario che le spese di manutenzione straordinaria siano eseguiti all'interno della singola unità immobiliare. Nel caso, i lavori riguardano l'autorimessa: pertanto non possono beneficiare del bonus mobili.
In ogni caso, i televisori non rientrano tra i beni cui si applica il bonus mobili.

lunedì 24 luglio 2017

Ristrutturazionii: lavori ditta straniera

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In questo articolo vediamo un caso riguardante le spese di ristrutturazione, in particolare come comportarsi in caso di lavori svolti da impresa straniera.

CASO

E' possibile fruire delle detrazioni 50% per interventi di ristrutturazione svolti da una impresa straniera?


NORMATIVA

Se i lavori di ristrutturazione sono eseguiti in Italia, le relative spese indicate nella fattura emessa dalla ditta straniera, sono detraibili ai fini del 50%.

CONCLUSIONE

Nei bonifici di pagamento andrà evidenziata:
- la partita iva oppure codice fiscale o identificativo della impresa estera
- il codice fiscale del soggetto che fruisce della detrazione
- la causale di versamento "Bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia, art. 16-bis del Dpr 917/86. Pagamento fattura n. XY del giorno/mese/anno".

giovedì 20 luglio 2017

Pannelli solari: detrazione sempre al 65%?

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In questo articolo vediamo un caso particolare riguardante i pannelli solari; queste spese beneficiano del 65% di detrazione, ma non sempre è possibile beneficiarne.

CASO

La sostituzione di un componente di un pannello solare può beneficiare della detrazione del 65%?

NORMATIVA

La sostituzione di un componente del pannello solare rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria; quindi è applicabile la detrazione del 50%.

SOLUZIONE

Quindi non è possibile applicare la detrazione del 65%, prevista solo nell'ipotesi di istallazione o sostituzione dei pannelli solari e non per la sostituzione di un mero componente.

mercoledì 19 luglio 2017

Lavori condominiali anche su parti private

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In questo articolo vediamo un caso molto particolare, dove vengono a coesistere lavori su parti comuni e lavori su parti private ad ogni singolo appartamento.

CASO

Il condominio ha deliberato lavori per il rifacimento dei balconi, lasciando i lavori di rifacimento delle piastrelle del balcone al singolo privato. E' giusto che l'amministratore abbia comunicato il totale delle spese sostenute?

NORMATIVA

Il rifacimento dei balconi, con la sostituzione delle piastrelle della pavimentazione dei balconi a uso esclusivo, è definibile come intervento di manutenzione straordinaria. Quindi, tali lavori usufruiscono della detrazione del 50% anche se alcune delle spese riguardano interventi su parti ad uso esclusivo.


SOLUZIONE

Se tali lavori sono eseguiti contestualmente ai lavori su parti comuni e dalla stessa impresa appaltatrice, l'amministratore tratta tali lavori come condominiali, in quanto facenti parte del medesimo appalto.

martedì 18 luglio 2017

Ristrutturazioni: cambio d'uso successivo

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In questo articolo approfondiamo il caso di ristrutturazione e il cambio d'uso del fabbricato a tali lavori.

CASO

Ristrutturazione effettuata in un fabbricato disabitato cat. A/4. Dopo il lavori viene utilizzato da una Onlus come "casa di cura" cat. B/2. Restano valide le detrazioni del 50%?


NORMATIVA

Nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso successivo all'ultimazione degli interventi, si conserva il diritto alla detrazione fino alla completa estinzione.

SOLUZIONE

In sostanza, anche in presenza di un successivo cambio di destinazione d'uso non si decade dalle agevolazioni fiscali.
Se, invece, fin dall'origine, è previsto l'intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non compete.
Le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dopo il cambio di destinazione d'uso non fruiscono della detrazione.

lunedì 17 luglio 2017

Detrazioni: niente se alloggi non ultimati

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In questo articolo analizziamo un caso riguardante la detrazione del 50% dell'iva sull'acquisto prima casa di classe A o B.

CASO

Figlia, ancora a carico, acquista "prima casa" da costruttore non ancora ultimata. La detrazione Iva al 50% può essere imputata alla mamma, che ha effettuato il pagamento?

NORMATIVA

La detrazione Iva del 50% sull'acquisto prima casa di classe A o B non si applica per l'acquisto della casa non ultimata.

SOLUZIONE

Per fruire della detrazione è necessario acquistare una casa già ultimata dal costruttore prima della cessione, e classificata classe A o B.
Comunque sarebbe spettata all'intestatario della casa e non a chi finanzia l'acquisto.

martedì 11 luglio 2017

Detraibilità della veranda

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Oggi vediamo un caso particolare di lavori di ristrutturazione riguardanti la costruzione di una veranda. Quando è possibile beneficiare della detrazione del 50%? Vediamo un caso e cosa prevede la normativa.


CASO

Per "veranda" si deve intendere la chiusura totale o parziale di un balcone con vetri mobili o fissi?
A Bolzano, secondo la legge provinciale, la costruzione di un wintergarten è considerata una misura per il contenimento di consumi energetici e per questo non è valutata come nuova costruzione: è possibili beneficiare delle detrazioni di ristrutturazione edilizia?


NORMATIVA

Per ciò che riguarda gli interventi di copertura di terrazze o balconi (anche parziale), la detrazione del 50% compete solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione di verande non completamente chiuse lateralmente, in quanto non si verrebbe a realizzare un nuovo vano dell'abitazione ad aumento della sua cubatura. Viceversa, se il terrazzo viene completamente chiuso da serramenti, si realizza nuova superficie e dunque aumento volumetrico.
NB: si guardi anche i casi già analizzati i due post passati (parte 1 e parte 2).


CONCLUSIONE

Ai fini urbanistici, in ogni caso, prevale l'inquadramento della normativa locale; quindi nel caso prospettato, se è previsto che l'intervento (costruzione di un wintergarten) non comporti aumento volumetrico, ai fini fiscali l'intervento risulta agevolato.

lunedì 10 luglio 2017

Detrazioni: l'erede dall'anno del decesso

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Oggi vediamo un caso particolare riguardante le detrazioni per ristrutturazione, ovvero cosa succede in caso del decesso del contribuente.


CASO

La madre, deceduta nel 2016, aveva detrazioni relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'erede può portare in detrazione le spese nella dichiarazione dei redditi del 2017 relativa all'anno di imposta 2016 o dall'anno successivo?


NORMATIVA

In caso di decesso del titolare della detrazione delle spese di ristrutturazione, le residue rate vengano beneficiate dall'erede a decorrere dal medesimo anno del decesso, a prescindere dalla data in cui esso è avvenuto.


CONCLUSIONE

Pertanto l'erede inizierà ad esporre nella propria dichiarazione 2017, per l'anno 2016, la detrazione dell'anno 2016 relativa all'intera quota di spese sostenute in vita dal de cuius.

venerdì 7 luglio 2017

IMU: "prima casa" in due comuni

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Oggi vediamo un caso molto particolare, dove abbiamo uno stesso nucleo familiare con "prima casa" in due comuni diversi. E' possibile avere questa situazione a livello di beneficio IMU? Vediamo un caso e cosa prevede la normativa.

CASO

Marito e moglie sono comproprietari al 50% di un immobile a Roma. La moglie è inoltre proprietaria al 100% di un altro immobile in un comune diverso, nel quale ha trasferito la residenza insieme ai figli (non sono separati legalmente).
Possono fruire entrambi delle agevolazioni Imu-Tasi per la prima casa?

NORMATIVA

La normativa IMU prevede che per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Inoltre ammette che lo stesso nucleo familiare possa avere due abitazioni principali in due comuni diversi, se un componente ha dovuto modificare la propria residenza, ad esempio, per motivi di lavoro.

CONCLUSIONE

Nel caso prospettato, il marito potrà considerare come propria abitazione principale quella nel comune di Roma e non pagare nulla per la sua quota del 50%. La moglie non pagherà nulla per l'abitazione dove risiede e dimora, mentre dovrà corrispondere Imu e Tasi per l'abitazione in comproprietà col marito.
Nota: la moglie dovrà indicare in dichiarazione con codice 10 l'abitazione in comproprietà col marito.

giovedì 6 luglio 2017

Coniuge separato a carico

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In questo articolo vediamo un caso particolare: quando è possibile avere il coniuge separato a carico? Vediamo un caso concreto e cosa prevede la normativa.


CASO

A seguito di separazione, corrispondo al coniuge 1000 euro mensili, di cui 200 per il coniuge e il resto ai figli. E' possibile indicare il coniuge a carico, visto che non lavora?


NORMATIVA

Il coniuge legalmente ed effettivamente separato può assumere la qualifica fiscale di "altro" familiare a carico, a condizione che:
- abbia redditi non superiori a 2840,51 euroconviva con il contribuente
- oppure riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.


CONCLUSIONE

Quindi, nella sezione dedicata ai familiari, non deve essere contrassegnato "coniuge", ma deve essere indicato in un successivo rigo, con l'identificativo della lettera A.

mercoledì 5 luglio 2017

Detrazione al marito se risiede nell'abitazione

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In questo articolo vediamo un caso che mette in risalto una condizione richiesta nelle spese di ristrutturazione: la residenza.

CASO

Convivo con mia moglie dal 2015 in un immobile di sua proprietà.
Nel 2016 abbiamo effettuato lavori di ristrutturazione. Le fatture sono tutte intestate a me e i pagamenti sono tutti stati fatti regolarmente con bonifico.
Non risulto parte dello stato di famiglia di mia moglie, non avendo mai trasferito la residenza. Il tecnico ci ha fatto sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale abbiamo dichiarato di essere conviventi. Tale documento è sufficiente.


NORMATIVA

In assenza di matrimonio, la convivenza di fatto è quella risultante dai registri anagrafici, ma può essere oggetto di autocertificazione.
Per le coppie regolarmente sposate, la detrazione Irpef del 50% si applica anche in favore dei familiari conviventi.
Il familiare convivente può essere ammesso a fruire del beneficio, a condizione che:
- sussista la situazione di convivenza sin dall'inizio dei lavori
- le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente.
L'importante è che giuridicamente egli risieda con la moglie.


CONCLUSIONE

Il marito convivente ha diritto alla detrazione anche se la casa è di proprietà esclusiva della moglie
Nel caso, il marito risiede in un'altra abitazione e non può essere invocata l'autocertificazione perché non quest'ultima vale solo nell'ipotesi in cui il soggetto non risulti nello stato di famiglia ma comunque non risieda in un'altro immobile.

lunedì 3 luglio 2017

Detrazione Iva con rogito

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In questo articolo vediamo un caso che affronta la problematica che lega la detrazione Iva per l'acquisto di case di classe energetica elevata e il rogito.

CASO

Acquisto di una casa classe A che comincia ad essere costruita nel 2017 e si concluderà nel 2019. Tra l'inizio e la conclusione verranno fatti vari acconti. Possibile beneficiare dello "sconto" Iva al 50%, o fa fede l'anno del rogito?
Per il box, possibile detrarre il 50% delle spese in 10 anni?


NORMATIVA

Il decreto mille proroghe conferma l'incentivo fiscale per l'acquisto di case in classe energetica elevata. Consiste nella detrazione del 50% dell'Iva in 10 quote, a prescindere dell'uso del fabbricato.
L'effetto dell'estensione è quello di superare la problematica connessa al versamento, nel 2016, di acconti relativi a rogiti stipulati nel 2017.

SOLUZIONE

Nel caso il rogito sarà stipulato nel 2019. La detrazione del 50% dell'Iva compete solo se nel 2019 la norma sarà ancora in vigore.
Per l'acquisto del box pertinenziale, l'importo detraibile per gli acconti versati nel 2017, sempre in presenza di preliminare registrato, è pari al 50% delle relative spese.