Oggi vediamo un caso molto particolare la fatturazione elettronica: la gestione degli acquisti con reverse charge.
CASO
Le autofatture fatte in caso di reverse charge vanno inviate al Sdi? Come ci si comporta con la conservazione?
NORMATIVA
Le operazioni in reverse charge vanno distinte in due categorie:
- per le fatture tra operatori nazionali, le attuali specifiche tecniche escludono per il cliente l'invio al Sdi delle fatture integrate
- per le fatture intracomunitarie o autofatture con soggetti extracomunitari non c'è obbligo di fatturazione elettronica, ma c'è il nuovo obbligo comunicativo dell'esterometro.
CONCLUSIONE
Quindi abbiamo due casi:
- con le fatture estere, non rientrando nella normativa della fatturazione elettronica, nulla cambia se non l'introduzione del nuovo obbligo
- con le fatture nazionali, niente deve essere comunicato al Sdi, ma...
... rientrando nella normativa della fatturazione elettronica, l'autofattura dovrà essere comunque conservata!!
A nostro parere, tra le soluzioni prospettate dall'Agenzia delle entrate, la procedura sarà inviare una "autofattura elettronica" con codice TD20 e conservarla come le altre fatture.
Oggi vediamo un caso riguardante il caso la fattura elettronica venga scartata per errato codice fiscale.
CASO
In caso di emissione di una fattura con codice fiscale errato, il Sistema di interscambio scarta la fattura; qualora non fosse possibile recuperare i dati e il codice fiscale corretti del cliente, come ci si deve comportare?
NORMATIVA
Nel caso in cui l'emittente trasmetta al Sdi una fattura contenente un codice fiscale errato, il sistema scarta la fattura stessa e invia un messaggio al fornitore. A questo punto, il fornitore dovrebbe intervenire sul cliente per verificare e per acquisire il codice fiscale corretto e ritrasmettere la fattura corretta.
CONCLUSIONE
Un suggerimento da dare ai commercianti al minuto di beni e servizi è quello di dotare l'esercizio di un lettore ottico per le tessere sanitarie, come avviene ora nelle farmacie.
Oggi vediamo un caso riguardante la fatturazione elettronica ad un ente che non ha partita Iva ma soltanto codice fiscale.
CASO
Come bisogna comportarsi con la fatturazione elettronica nei confronti di un circolo sportivo che non ha partita Iva?
NORMATIVA
Dal 1° gennaio 2019, se il rapporto con un soggetto che non è titolare di partita Iva e che opera solo con il codice fiscale viene certificato con fattura sarà soggetto a fattura elettronica. Quest'ultima dovrà essere predisposta e inviata al Sdi seguendo le regole previste per i consumatori finali.
La norma prevede:
- che la fattura sia messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate;
- che il cliente ha diritto, a meno che rinunci, ad ottenere, oltre alla fattura elettronica, un documento analogico (cartaceo) ovvero un documento via email;
CONCLUSIONE
Il consumatore potrà sempre accedere nell'area riservata dell'Agenzia, attraverso il sistema di identità digitale Spid oppure l'utilizzo della Carta nazionale dei servizi (Cns) o, ancora, con le credenziali Fisconline, e consultare o scaricare la fattura elettronica trasmessa dal cedente.
Oggi vediamo cosa è previsto dalla norma riguardo alla conservazione delle fatture elettroniche e le possibilità che ci sono.
CASO
Per una società che intende avvalersi della Pec per l'invio e la ricezione delle fatture, la Pec è sufficiente?
NORMATIVA
Una società può conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo Sdi utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2013, previa sottoscrizione dell'accordo di conservazione.
In caso non si volesse usufruire del servizio gratuito dell'Agenzia, la conservazione può essere svolta in base a quanto previsto dal Dpcm 3 dicembre 2013:
- al'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare;
- affidandola ad altri soggetti che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
CONCLUSIONE
La Pec non è uno strumento considerato valido al fine della conservazione delle fatture elettroniche, ma è solo un canale di trasmissione delle fatture.
Oggi vediamo un caso riguardante l'imposta di bollo da assolvere in fattura elettronica.
CASO
Per assolvere l'imposta di bollo in fattura, tutte le società dovranno chiedere l'abilitazione all'agenzia delle entrate? E, una volta ottenuto, il codice di autorizzazione dovrà essere inserito nel campo note sulla fattura?
NORMATIVA
Per assolvere all'imposta di bollo per le fatture elettroniche, il contribuente indicherà nel relativo blocco informativo del tracciato Xml, in corrispondenza del campo "dati bollo" del blocco "dati generali documento", che il bollo è stato assolto. (art. 6 DM Economia e finanze 17 giugno 2014).
CONCLUSIONE
Per l'assolvimento, occorrerà procedere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale a un unico pagamento di tutti gli importi inseriti tramite modello F24 telematico.
Vediamo un caso che riguarda la fattura elettronica e la responsabilità dell'eventuale firma apposta.
CASO
La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente? Potrebbe firmarla il professionista per conto della ditta?
NORMATIVA
Solo nel caso di invio di fatture elettroniche alla Pa è obbligatorio apporre per legge la firma elettronica qualificata;
Invece non è previsto per il processo B2B e B2C l'obbligo di firma elettronica.
Se ci si avvale di un intermediario per l'emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente.
CONCLUSIONE
Tuttavia, qualora la fattura elettronica fosse firmata, lo Sdi effettua un controllo sulla validità del certificato di firma (in caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato dallo Sdi e la fattura si considera non emessa).
Oggi vediamo i controlli che effettua il Sdi con le fatture elettroniche soggette a split payment e gli eventuali motivi di scarto.
CASO
L'errata applicazione dello split payment costituisce motivo di scarto della fattura oppure no?
CONTROLLI SDI
Gli unici controlli che lo Sdi effettua sono di conformità tra l'operazione di split e quella di reverse charge.
CONCLUSIONE
In pratica, se nel campo "Esigibilità Iva" viene indicato "S" (split payment) e nel campo "Natura" viene indicato "N6" (reverse charge), lo Sdi scarterà la fattura con codice errore "00420", perchè un'operazione con natura "N6" non può prevedere una modalità di versamento dell'Iva in regime di split payment