martedì 30 gennaio 2018

Iva: detrazione fatture 2016 registrate nel 2017

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Oggi analizziamo una novità riguardante la detrazione dell'Iva, focalizzandoci sul periodo di applicazione.


CASO

Registrata fattura di acquisto datata 2016 a fine anno 2017. Come comportarsi con la detrazione Iva?


NORMATIVA

Con la nuova normativa, il diritto alla detrazione Iva è esercitabile entro l'invio della dichiarazione dell'anno di riferimento.


DECORRENZA

Comunque le nuove disposizioni si applicano per i documenti emessi dal 01/01/2017. Per le operazioni poste in essere anteriormente, le nuove disposizioni non sono da applicarsi.


CONCLUSIONE

In virtù di ciò, nel nostro caso, il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile (ovvero entro il 30/04/2019).

lunedì 22 gennaio 2018

Agevolazioni prima casa: requisiti

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In questo articolo vediamo in dettaglio cosa prevede la normativa riguardo all'agevolazione prima casa.

CONDIZIONI

Ai fini dell'agevolazione prima casa è necessario che:
- l'immobile sia residenziale non di lusso
- l'acquirente non deve esser titolare di diritti su altri immobili acquisiti con le agevolazioni prima casa
- l'acquirente deve trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto
- l'acquirente non esser titolare di diritti su altra casa nel Comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato
- l'acquirente deve essere persona fisica.

NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 è stato previsto che il contribuente può usufruire dell'agevolazione prima casa anche nel caso in cui detenga su tutto il territorio nazionale un altro immobile già acquisito con l'agevolazione, a patto che quest'ultimo sia alienato entro un anno (a titolo oneroso o gratuito) dalla stipula dell'atto per l'acquisto del nuovo immobile.
Nota: fino all'entrata in vigore quindi questo non era possibile; l'acquirente aveva l'obbligo di dichiarare tale condizione nell'atto di compravendita.


L'IMPEGNO A VENDERE

L'impegno a vendere deve risultare nell'atto d'acquisto del nuovo immobile. Se la vendita non avviene, si perdono le agevolazioni e si è soggetti a sanzione del 30%.
Attenzione: le agevolazioni non spettano quando si acquista un'abitazione ubicata nello stesso comune in cui si è già titolare di altro immobile acquistato senza fruire dei benefici e ciò, anche se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

giovedì 18 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018 - parte 2

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Continuiamo con l'analisi della Legge di Bilancio 2018, che ha previsto non tante novità, ma molte proroghe a "detrazioni" previste già in anni passati.

CEDOLARE SECCA

E' prevista l'aliquota del 10% per la cedolare secca relativa gli affitti a canone concordato fino al 2019.

ALLOGGI UNIVERSITARI

Per il 2017 e 2018 sono ancora detraibili i canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede".
La novità riguarda al requisito della distanza: si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia (precedentemente doveva essere in una Provincia diversa) e ad una distanza di 50 Km (anziché 100 km) dalla residenza.

ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

E' stata reintrodotta la detrazione al 19% riguardante gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale per un importo non superiore a 250 euro.

MAXI E IPER AMMORTAMENTO

Il maxi ammortamento sarà del 30% (40% fino al 2017) per le spese effettuate fino al 30/06/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno parti al 20%. Rimangono esclusi i veicoli a deducibilità limitata.
Prorogato anche l'iper ammortamento di 150% per l'acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0 (maggiorazione del 40% per quanto riguarda l'acquisizione di beni immateriali).

mercoledì 17 gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018 - parte 1


Da oggi iniziamo una serie di articoli che riguardano la Legge di Bilancio 2018, dove son state previste molte proroghe alle detrazioni riconosciute in passato e ben poche novità.


INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La detrazione per interventi di efficienza energetica è prorogata fino al 31/12/2018 nella misura del 65%Stessa detrazione per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori fino ad un valore massimo di 100.000 euro, ma solo se portano ad un risparmio di energia primaria di almeno il 20%.
Per gli acquisti e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari, la detrazione è ridotta al 50%. Solita cosa per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili, fino ad un valore di 30.000 euro.
Anche per gli interventi di riqualificazione energetica è estesa la possibilità di cedere il credito.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E' stato prorogato al 31/12/2018 la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad una spesa massima di 96.000 euro.


DETRAZIONE MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

E' prorogata fino al 31/12/2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), ma solo nel caso di connessione ad interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 01/01/2017.


NOVITA': BONUS VERDE

Per il 2018 è riconosciuta la detrazione del 36% per un importo di spesa non superiore a 5.000 euro per gli interventi relativi alla:
- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Spetta anche per le spese effettuate per interventi sulle parti comuni esterne agli edifici condominiali, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Sono comprese le spese di progettazione e manutenzione. Il pagamento deve essere effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità ed è ripartita in 10 quote annuali costanti.

martedì 16 gennaio 2018

Sacchetti di plastica: normativa


Negli ultimi giorni si è parlato molto della questione dei sacchetti di plastica a pagamento, ma cosa prevede la normativa? Cosa è cambiato?

NORMATIVA

Dal 01/01/2018 possono liberamente circolare, fatto salvo l'obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente, 4 diversi tipi di borsette:
- le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron (tipicamente usate per motivi di igiene alimentare)
- le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002
- le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna/interna, che devono seguire certi standard di spessore che di percentuale di plastica riciclabile.

MOTIVI DELLA NORMA

Ovviamente l'intento è ridurre quanto possibile l'inquinamento.
Già dal 2012 era stato introdotto il divieto di utilizzare sacchetti di plastica non riciclabile per la vendita (quindi potevano essere usati solo per uso interno).
Con questa misura si cerca di rendere più consapevole il consumatore dell'utilizzo di materiale di plastica, difficilmente smaltibile dall'ambiente.

SOLUZIONE

Dalla normativa restano fuori i sacchetti di carta, molto più facile da riciclare. Altrimenti non è fatto divieto applicare uno sconto di pari importo del sacchetto se non si ha intenzione di farlo pagare al cliente (infatti l'obbligo riguarda solo il fatto di farlo apparire sullo scontrino, per far aumentare il "percepito").

CONCLUSIONE

A parere di chi scrive, il passaggio ai sacchetti di carta non ci sarà, visti i costi nettamente superiori per i commercianti fornirsi di borse di tale materiale.
Sarà da vedere se prevarrà la "pigrizia" (e quindi diventerà prassi pagare i sacchetti di plastica), oppure se la gente prenderà consapevolezza di utilizzare un altro sistema per portarsi la spesa a casa (sempre più frequente si vede utilizzo di borse in stoffa o altro materiale per la spesa di tutti i giorni). 

martedì 9 gennaio 2018

Ristrutturazione: bonifico incompleto

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Oggi vediamo cos'è previsto riguardo al bonifico da effettuare in caso di ristrutturazioneLa normativa, pur essendo rigida, offre valutazioni "soggettive".

NORMATIVA

Per le ristrutturazioni prevede l'obbligo di pagamento con bonifico bancario, pena di decadenza, che dovrà indicare:
- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di partita Iva dell'impresa che ha eseguito i lavori.
Inoltre gli istituti di credito, a decorrere dal 01/07/2010 "operano una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta". Tale ritenuta viene effettuata solo ed esclusivamente in caso di bonifico correttamente eseguito con l'indicazione della causale riferibile ai lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico.

LA FINALITA' DELLA SPESA

L'Agenzia con la Risoluzione n. 55/E del 2012 precisa che la non completa compilazione del bonifico pregiudica in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche dell'obbligo di operare la ritenuta e, quindi, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi di ripetizione del pagamento mediante bonifico. Tale preclusione può però ritenersi superata qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa.
In merito a questo, la Circolare n. 43/E del 2016 precisa che nel caso di bonifico incompleto o mancante, il beneficio fiscale è comunque riconosciuto a condizione che l'impresa esecutrice delle opere rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che "i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito".
Ovviamente tale documentazione dovrà essere debitamente conservata dal contribuente che vuole beneficiare delle detrazioni.