venerdì 31 marzo 2017

Eliminazione barriere architettoniche: caso

detrazione-eliminazione-barriere-architettoniche-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo un caso riguardante l'abolizione di barriere architettoniche.

CASO
Per un invalido civile al 75%, sono state sostituite delle porte basculanti manuali con 2 portoni sezionali motorizzati per accedere al box auto.
E' possibile beneficiare delle detrazioni del 50% e l'iva al 4%?
Il beneficiario può essere esclusivamente l'invalido, o può essere anche il coniuge?

NORMATIVA
Rientrano tra i lavori di ristrutturazione edilizia su cui è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, quelle relative alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Ad esempio, esse devono riguardare spese riguardanti ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Per le prestazioni di servizi relative all'appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l'Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

DETRAZIONE E IVA
Non siamo in presenza di installazione di ascensore o piattaforma elevatrice o adeguamento dello stesso, ma vengono sostituite due porte. 
Pur se tali porte consentono all'invalido di utilizzare l'ascensore, per l'edilizia si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22% in quanto intervento di manutenzione straordinaria. L'Iva sarebbe al 10% se si trattasse di intervento più complesso, cioè di restauro o ristrutturazione edilizia.
In ogni caso è consentita la detrazione del 50%.

CHI DETRAE?
Il beneficiario della detrazione è il soggetto che sostiene le spese (titolare delle fatture e dei bonifici), cioè l'invalido proprietario, o detentore del fabbricato, o il familiare convivente. In caso di incapienza di uno dei due coniugi, la detrazione compete anche al 100% al coniuge capiente che sostiene le spese.

giovedì 30 marzo 2017

Bonus mobili: solo uno per alloggio

bonus-mobili-detrazioni-risparmio-fiscale

In questo articolo affrontiamo un caso riguardante il bonus mobili, analizzando se è possibile beneficiarne più volte sul solito alloggio.

CASO
In una precedente ristrutturazione ho fruito del bonus mobili nel limite massimo.
Ora sto eseguendo un altro lavoro di ristrutturazione sul solito appartamento; è possibile usufruire un'altra volta del bonus mobili?

NORMATIVA
La detrazione del 50% per l'acquisto di mobili si applica su un importo complessivo di 10.000 euro; tale ammontare deve essere calcolato considerando tutte le spese sostenute, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare (circolare 11/E del 2014).

RISPOSTA
Pertanto, avendo già fruito del plafond massimo di spese per immobili pari a 10.000 euro, non è possibile, anche in presenza di un nuovo intervento sempre sullo stesso fabbricato, accedere nuovamente al bonus mobili. 

mercoledì 29 marzo 2017

Detrazioni: cambio destinazione

detrazioni-cambio-destinazione-uso-risparmio-fiscale

Come si devono trattare le spese di ristrutturazione che portano ad un cambio di destinazione e un aumento delle unità immobiliari? Vediamo un caso che tratta questa problematica e cosa dice la normativa.

CASO
Il contribuente sta eseguendo dei lavori di ristrutturazione su un'unità A/3 e un C/2, facenti parte dello stesso edificio, ma il C/2 non risulta pertinenza dell'A/3, in quanto fino ad ora utilizzato in attività di impresa. Con i lavori verranno a formarsi 4 unità abitative. Al contribuente spettano due plafond di 96.000 euro?

NORMATIVA SU UNITA' IMMOBILIARI
Nell'ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari, la detrazione del 50% si applica nei limiti di 96.000 euro con riferimento al numero delle unità esistenti all'inizio dell'intervento.

RISPOSTA
Nel caso, l'unità abitativa era una sola, ma la normativa prevede altro...

NORMATIVA CAMBIO DI DESTINAZIONE
Possono ricomprendersi tra gli interventi che possono beneficiare della detrazione del 50% anche il mutamento della destinazione d'uso di edifici, non solo rurali, ma di qualsiasi specie.

CONCLUSIONE
Per la seconda unità, la detrazione si applica come intervento di cambio di destinazione d'uso.
Quindi per il caso in questione, il passaggio da due a 4 unità abitative, consente l'applicazione della detrazione su un importo pari a 192.000 euro, cioè pari a 96.000 per 2.

martedì 28 marzo 2017

Detrazioni: no chiusura del terrazzo

detrazioni-chiusura-terrazzo-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo un caso molto frequente di lavori fatti in un immobile: la chiusura del terrazzo. Analizziamo un caso per capire quando è possibile beneficiare della detrazione del 50%.

CASO
Il contribuente vuole chiudere una parte del terrazzo per adibirlo a locale di sgombero-magazzino. Può beneficiare della detrazione del 50%?

NORMATIVA
Per gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, la detrazione del 50% compete solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse, in modo tale da non realizzare un nuovo vano.

RISPOSTA
Nel caso proposto, il terrazzo viene completamente chiuso e, quindi, si realizza una nuova superficie.
Considerando tutto ciò, non è possibile detrarre la spesa.

lunedì 27 marzo 2017

Assicurazione vita: detrazioni previste

detrazione-assicurazione-vita-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo cosa prevede la normativa riguardo alla detrazione delle assicurazioni "vita", analizzando quali possono essere portare in detrazione e quanto è il limite massimo previsto.

TIPOLOGIE
Possono essere portate in detrazione le seguenti polizze vita:
- le assicurazioni vita e infortuni con contratti stipulati sino al 31/12/2000
- le assicurazioni rischio morte e invalidità superiori al 5% contratti dal 01/01/2001
- le assicurazioni rischio di non autosufficienza contratti dal 01/01/2001.
NB: attenzione quindi alla data di stipulazione!!

LIMITI DI DETRAZIONE
La detrazione di queste assicurazioni è del 19%, ma presentano due limiti distinti:
- per l'assicurazione rischio morte e invalidità l'importo massimo è di 530,00 euro
- per le assicurazioni rischio di non autosufficienza, l'importo non deve superare i 1.291,14 euro, considerando anche i premi versati per rischio morte e invalidità.

ESEMPIO
Mettiamo abbia versato:
- premi per rischio morte: 1.000 euro
- premi rischio di non autosufficienza 2.000 euro
In dichiarazione riporterò:
- 530 euro per il rischio morte (nel 730 rigo E8 - codice 36)
- 761 euro (ovvero 1291,14-530) per il rischio di non autosufficienza (nel 730 rigo E9 - codice 39).

venerdì 24 marzo 2017

Assegnazione - cessione agevolata: normativa

assegnazione-beni-soci-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo il regime fiscale agevolato riguardante l'assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e mobili iscritti.

CHI RIGUARDA
La disciplina riguarda tutte le società, comprese quelle in liquidazione e le società di fatto che esercitano attività commerciali.
Restano esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti, anche se hanno stabile organizzazione in Italia.
I beni da assegnare/cedere devono essere o beni immobili o mobili registrati non strumentali, ovvero non utilizzati per l'esercizio di impresa. Sono escluse le partecipazioni.
NB: i soci destinatari possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche e possono anche essere non residenti.

L'AGEVOLAZIONE
L'agevolazione consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva del 8% (10,5% se la società risulta non operativa o in perdita sistematica), anziché pagare le imposte sui redditi e Irap ad aliquote ordinarie. L'imposta viene calcolata sulla differenza tra valore normale (v. precisazione) del bene e costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti sono da effettuare entro il 30/11/17 (il 60%) e il 16/06/18 (la parte restante).
NB: non è prevista nessuna agevolazione per quanto riguarda l'Iva.

TERMINI
Entro il 30/09/2017 deve avvenire l'assegnazione/cessione.
NB: conta l'effettiva esecuzione e, non solo, la delibera che dispone l'operazione.
I soci devono risultare iscritti nel libro soci alla data del 30/09/2015. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell'assegnazione/cessione.

PRECISAZIONE: IL VALORE NORMALE
Per valore normale è possibile prendere in considerazione il valore di mercato
o, per i terreni e fabbricati, è possibile optare per il valore catastale.
Per il valore catastale bisogna applicare i seguenti coefficienti alla rendita catastale:
- terreni: 112,50
- categoria C/1 ed E: 42,84
- categoria A/10 e D: 63
- categoria B: 176,40
- fabbricati "prima casa": 115,50
- tutti gli altri fabbricati: 126

giovedì 23 marzo 2017

Spese universitarie: detrazioni (normativa)

spese-universitarie-detrazione-risparmio-fiscale

In questo articolo parleremo della detraibilità delle spese universitarie: quali spese rientrano, il loro ammontare e l'entità del beneficio.

QUALI SPESE?
E' possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per:
- test di ammissione quando sono indispensabili per accedere ai corsi universitari (quindi per le facoltà a numero chiuso)
- tassa di iscrizione al corso di laurea
- scuole di specializzazione post universitaria
- corso di formazione avanzata
- corsi di dottorato e ricerca
- master
- scuole di specializzazione finalizzate all'inserimento del corpo docente.

LIMITE DI DETRAZIONE
Il limite dell'importo da poter detrarre è diverso sia per area geografica, sia per area disciplinare. Qui sotto sono riportati gli importi massimi:

Area disciplinare corsi di istruzione
NORD
CENTRO
SUD
Medica
3.700
2.900
1.800
Sanitaria
2.600
2.200
1.600
Scientifico – Tecnologica
3.500
2.400
1.600
Umanistico – sociale
2.800
2.300
1.500




Corsi di dottorato, specializzazione, Master

3.700

2.900

1.800

NB: queste sono le divisioni geografiche
- Nord: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta, Veneto
- Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria
- Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

mercoledì 22 marzo 2017

Spese veterinarie: detrazione (normativa)

detrazione-spese-veterinarie-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo la normativa riguardo alle spese veterinarie, considerando anche le ultime novità.

QUALI ANIMALI?
Le spese devono riguardare la cura degli animali detenuti a scopo di compagnia, quindi devono riguardare: cani, gatti, conigli, volatili in gabbia, cavalli da corsa.
Quindi non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

QUALI SPESE?
Le spese che si possono portare in detrazione sono 4:
- prestazioni professionali rese dal veterinario
- spese per analisi di laboratorio
- interventi presso cliniche veterinarie
- acquisto di medicinali veterinari
Quindi, le spese sostenute per i mangimi prescritti dal veterinario non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci.
NB: la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale

ADEMPIMENTI
Con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo scontrino parlante (ovvero deve riportare codice fiscale, natura e quantità del medicinale acquistato).

martedì 21 marzo 2017

TARI: caso di esenzione

tari-esenzione-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo il presupposto TARI attraverso un caso. Questo ci permetterà sapere quando è possibile essere esentati da questo tributo.

CASO
Sono proprietario di due cantine inutilizzate. In uno ha solo l'utenza dell'energia elettrica, mentre riguardo alle altre utenze, non esistono ulteriori contratti. E' possibile essere esentati?

NORMATIVA
Il presupposto della TARI è la detenzione di aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per essere suscettibile di produrre rifiuti, deve essere "utilizzabile".

RISPOSTA
La risposta è difficile da dare, in quanto:
- per le abitazioni, l'utilizzabilità può essere ancorata alla presenza di arredi o di allacci ai servizi in rete
- per le cantine ed i garage si può ritenere che siano utilizzabili anche senza la presenza di energia elettrica.
Considerando che è onere del contribuente dimostrare le ragioni che rendono questi locali inutilizzabili, tale dimostrazione potrebbe essere molto ardua riguardo all'esenzione di una cantina o garage.

lunedì 20 marzo 2017

Credito videosorveglianza: normativa

credito-video-sorveglianza-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo un nuovo credito d'imposta riconosciuto dal 2016 riguardante le spese di "sorveglianza".

QUALI SPESE?
Il credito spetta per le spese di:
- istallazione di sistemi di videosorveglianza e sistemi di allarme
- contratti stipulati con istituti di vigilanza.
Le spese devono esser sostenute da persone fisiche per immobili non utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa. Nel caso sia un immobile usato promiscuamente, il credito spetta al 50%.
NB: il credito non è cumulabile con altre agevolazioni aventi per oggetto le medesime spese (es. detrazione 50% delle spese di ristrutturazione).

COME BENEFICIARNE?
Occorre presentare apposita istanza attraverso un software disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate (al seguente link), dove deve esser comunicato:
- codice fiscale contribuente
- codice fiscale fornitore
- numero, data e importo della fattura.
La presentazione dell'istanza deve essere effettuata entro il 20/03/2017 telematicamente.

MISURA DEL CREDITO
Per conoscere la percentuale del credito spettante, si attende ancora provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31/03.

UTILIZZO
Il credito potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte dovute dalla dichiarazione dei redditi, oppure utilizzato nei pagamenti di F24 tramite Fisconline o Entratel.
L'ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

venerdì 17 marzo 2017

Cambio regime contabile (casi)

regimi-contabili-passaggio-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo varie problematiche che possono sorgere quando siamo in presenza di un cambio di regime contabile e l'eventuale possibilità di passare da un regime all'altro.

CASO 1: eccezione al passaggio da competenza a cassa
Per le fatture ricevute nel 2017 (ma con costo relativo al 2016), nel caso si sia adottato il regime per cassa con opzione per "registrazione" (ovvero le fatture registrate si considerano pagate/incassate alla data di registrazione), il costo è deducibile nel 2016 o nel 2017?
Risposta: nel 2016. Infatti se un componente è stato assoggettato a tassazione nel periodo precedente l'applicazione del regime di cassa, egli non è più fiscalmente rilevante nel 2017.

CASO 2: passaggio da ordinario a forfettario
Posso passare dal regime ordinario al forfettario in qualsiasi momento?
Risposta: No. Il mantenimento del regime ordinario, pur in presenza dei presupposti per il regime forfettario, determina una opzione che presenta un vincolo triennale.
NB: in deroga a quanto detto, il vincolo viene meno quando rilevanti modifiche normative mutano il relativo sistema tributario. Ma ciò può accadere solo se l'opzione per il regime ordinario ha determinato la gestione della contabilità semplificata, poiché dal 2017 gli imprenditori semplificati vedono radicalmente modificato il proprio sistema tributario.

CASO 3: regime dei minimi per 5 anni
Nel 2014 ho aperto la partita iva adottando il regime dei minimi. Nel 2017 supero i 35 anni di età: posso rimanere nel regime dei minimi?
Risposta: Sì. Il contribuente potrà rimanere nel regime dei minimi per il quinquennio, a prescindere dall'età.

giovedì 16 marzo 2017

Ristrutturazione: data di esecuzione bonifico

ristrutturazioni-data-bonifico-risparmio-fiscale

Per esser riconosciuta la detrazione su una ristrutturazione, è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico. Ma qual è la data rilevante? Vediamo un caso.

CASO
Il 30/12 ho disposto un bonifico in favore della ditta che esegue lavori di ristrutturazione. Dalla ricevuta risulta:
- data esecuzione ordine 30/12/2016
- data regolamento 03/01/2017.
La detrazione da quando è usufruibile?

NORMATIVA
In base al principio di cassa, che caratterizza l'individuazione dell'anno d'imposta cui imputare la detrazione/deduzione delle spese sostenute da una persona fisica, qualora il pagamento avvenga mediante bonifico (modalità obbligata per la detrazione), la "data di esecuzione" individua il giorno in cui viene eseguito l'ordine e il disponente viene addebitato dell'importo bonificato con pari valuta.

RISPOSTA
Quindi, nel caso riportato, la detrazione rileverà nell'anno 2016, in funzione del principio di cassa.

mercoledì 15 marzo 2017

Cedolare secca: sanzioni mancata proroga

cedolare-sanzioni-risparmio-fiscale

In questo articolo ripercorriamo le regole riguardanti la proroga dell'opzione della cedolare secca ed approfondiamo il caso in cui ci si dimentica di comunicarlo all'Agenzia delle entrate, considerando le ultime novità al riguardo.

PREMESSA
L'opzione della cedolare secca si esprime sia in sede di registrazione del contratto, sia in caso di proroga. Essa produce effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca, che può essere esercitata in ciascuna annualità (idem esercitare nuovamente l'opzione nelle annualità successive alla revoca).
Per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (durata inferiore a 30 giorni), l'opzione è esercitata in dichiarazione.

ADEMPIMENTI
Per mantenere la cedolare secca, l'opzione in sede di proroga deve essere fatta tramite il modello RLI entro 30 giorni.

NOVITA'
E' stato previsto un contesto normativo di favore per chi si dimentica di comunicare la proroga in presenza di un comportamento concludente, ferma l'applicazione della sanzione. Comportamento concludente significa:
- non aver pagato imposta di registro in riferimento al periodo di proroga
- effettui i versamenti della cedolare
- dichiari redditi da cedolare secca in dichiarazione.
NB: è previsto che il locatore deve comunicare per raccomandata l'intenzione di esercitare l'opzione; tra i comportamenti concludenti non viene richiamato tale adempimento, ammettendo di mantenere la cedolare anche senza ripetere l'invio della raccomandata.

SANZIONI
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto comporta la sanzione in misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. Solite sanzioni in caso di mancata presentazione relativa alla risoluzione del contratto.

martedì 14 marzo 2017

Detrazione Iva abitazioni: caso pratico

detrazione-immobili-ristrutturati-caso-risparmio-fiscale

Dopo aver visto la normativa sulla detrazione Iva sull'acquisto degli immobili nell'articolo di ieri, vediamo un altro caso riguardo alla cumulabilità con altri benefici fiscali.

CASO
Acquistato da impresa di ristrutturazione, con agevolazione "prima casa", unità immobiliare a 180.000 euro + 7.200 (Iva 4%) = 187.200.
Posso beneficiare sia della detrazione relativa all'acquisto di immobili interamente ristrutturati che della detrazione del 50% dell'Iva pagata?

NORMATIVA: DETRAZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Della detrazione del 50% dell'Iva abbiamo già parlato.
Riguardo alla detrazione per interventi di ristrutturazione (art. 16-bis Tuir), è riconosciuta anche una detrazione del 25% del prezzo di vendita (in relazione alla quota di proprietà) risultante dall'atto di acquisto, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione; unica condizione è che la vendita sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali.

PREMESSA
Non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa: quindi non può essere applicata la detrazione art. 16-bis anche sull'Iva per la quale il contribuente abbia beneficiato della detrazione sul 50% dell'Iva.

SOLUZIONE
Quindi il contribuente avrà diritto:
- detrazione del 50% dell'Iva pagata: 7.200*50%= 3.600 euro
- detrazione art. 16-bis del 50% calcolato sul 25% del costo dell'immobile rimasto a suo carico: (187.200-3.600)*25%= 45.900 euro *50% (aliquota detrazione interventi di ristrutturazione)= 22.950 euro.

lunedì 13 marzo 2017

Acquisto immobili: detrazione Iva

detrazione-iva-acquisto-immobili-risparmio-fiscale

Dopo averne visto un caso qualche giorno fa, vediamo in questo articolo cosa prevede la normativa riguardo alla detrazione IVA sull'acquisto delle abitazioni.

PREMESSA: NORMATIVA SULL'ACQUISTO DELLE ABITAZIONI
Le imposte: Iva, registro, ipotecaria e catastale
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all'imposta di registro del 9%, imposte ipotecaria e catastali di 50 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa, la cessione potrà essere:
- esente Iva, con imposta di registro pari al 9% e imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna;
- soggetta ad Iva (aliquota 10%, o 22% se di lusso), con imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa costruttrice è esente tranne se:
- vendita effettuata entro 5 anni dall'ultimazione;
- anche dopo 5 anni, se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (deve risultare dall'atto di vendita).
Agevolazioni "prima casa"
Se acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente):
- imposta di registro 2%
- imposte ipotecaria e catastale 50 euro ciascuna
Se acquisto da impresa, con vendita soggetta ad Iva
- iva 4%
- imposte di registro, ipotecaria e catastale 200 euro ciascuna.

DETRAZIONE IVA: NORMATIVA
La legge di Bilancio 2016 prevede la detrazione del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31/12/2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici ripartita in dieci quote annuali. Tale detrazione è stata prorogata fino al 31/12/2017.
NB: non sono previste esclusioni (es. immobili di lusso). Vale anche per le pertinenze, a condizione che avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo di pertinenza.

CUMULABILITA'
Resta fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

CASO ACCONTI
Riguardo all'Iva versata per l'acconto corrisposto nel 2015, si precisa che la detrazione, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l'acquirente possa considerare in detrazione il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto effettuato o da effettuare entro il 31/12/16.
Ne consegue che è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo d'imposta 2016. Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.

venerdì 10 marzo 2017

Deduzione assegni all'ex coniuge

deduzione-assegno-coniuge-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo quali sono le regole che riguardano la deduzione dell'assegno corrisposto all'ex coniuge.

BENEFICIO
Ai fini Irpef è deducibile dal reddito i versamenti effettuati all'ex coniuge (anche se residente all'estero) a seguito di separazione legale.

REGOLE
I principi da seguire sono:
- ammesso in deduzione il mantenimento del coniuge (come risulta dal provvedimento del giudice), non quello dei figli; se nel provvedimento indicato solo l'intero importo, si presume al 50%.
- adeguamento Istat: deducibile solo se la sentenza del giudice prevede espressamente un criterio di adeguamento automatico
- contributo casa: è riferito al canone di affitto dell'abitazione e delle spese condominiali. In genere, nella sentenza viene quantificata la somma da corrispondere; se è indicato solo il diritto al contributo, si va per relationem, ovvero l'importo deducibile è pari al canone di locazione che l'ex coniuge deve versare.
NB: la deducibilità ammessa è quella effettivamente corrisposta (principio di cassa), senza quindi alcun limite.

ESEMPIO
Nel 2016 è stato corrisposto all'ex coniuge un assegno mensile di 1200 euro, di cui 800 per i figli e 400 per l'ex coniuge. Il provvedimento stabilisce che è dovuto il contributo casa senza quantificarlo. Il canone di locazione è di 300 euro il mese.
Totale deducibile: 400*12 (mantenimento) + 300*12 (contributo) = 8.400 euro.

DOCUMENTAZIONE
E' necessario possedere:
- provvedimento del giudice
- documentazione comprovante l'erogazione della somma mensile (bonifico, assegno...).
ATTENZIONE: non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione.

giovedì 9 marzo 2017

Agevolazioni case classe "A" o "B"

agevolazioni-case-classe-A-B-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo le agevolazioni che riguardano le case "a risparmio energetico": vedremo cosa prevede la normativa attraverso due casi.

DEDUZIONE 20% COSTO IMMOBILE
Il decreto "sblocca-Italia" riconosce a chi acquista un'abitazione dal 01/01/2014 al 31/12/2017 di nuova costruzione o ristrutturata, in classe energetica A o B, da destinar alla locazione a canoni "agevolati" per almeno 8 anni, una deduzione del 20% del prezzo dell'immobile (limite massimo 300.000 euro) da ripartire in 8 anni.

CASO
Acquisto abitazione di nuova costruzione in classe A e un box pertinenziale. Affitta successivamente solo l'appartamento. E' possibile beneficiare del 20% dell'acquisto della sola abitazione + 50% riguardante la costruzione del box?
Risposta: Sì. Nel caso può beneficiare della deduzione del 20% sul costo della sola abitazione (valore indicato separatamente nel contratto di acquisto), visto che non è possibile beneficiarne anche per il box che non viene affittato. Quindi, è possibile beneficiare della detrazione del 50% del costo di costruzione del box, in quanto non si ha la "cumulabilità" delle agevolazioni fiscali.

AGEVOLAZIONE IVA ACQUISTO CASE CLASSE A
Per l'acquisto delle case nuove o riqualificate in classe "A" o "B" è possibile beneficiare della detrazione pari al 50% dell'Iva (incentivo prorogato fino al 31/12/2017).

CASO
Acquisto casa di classe energetica A da impresa costruttrice: acconto pagato il 2016, ma rogito fatto a gennaio 2017. E' possibile beneficiare dell'agevolazione legata all'Iva?
Risposta: Sì. La proroga è stata fatto proprio per avere un'estensione dei termini, con l'effetto di superare la problematica connessa al versamento nel 2016 di acconti relativi a rogiti stipulati nel 2017.

mercoledì 8 marzo 2017

Ristrutturazioni: parti comuni pro quota

ristrutturazioni-parti-comuni-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo un caso molto frequente riguardo ai lavori di ristrutturazione su parti comuni condominiali.

CASO
Un condomino vuole provvedere personalmente a dei lavori di ristrutturazione su parti comuni di un condominio. Può sostenere personalmente il costo? In caso positivo, può godere dei benefici fiscali detraendo il 100% delle spese, pur se su area di proprietà condominiale?

NORMATIVA
Secondo il Tar Puglia:
- è possibile modificare le parti comuni, purché tali modifiche non pregiudichino l'uso della cosa comune;
- la realizzazione di modifiche su parti comuni degli edifici è legittima anche in assenza del consenso degli altri condomini, purché i lavori non sottraggano definitivamente il bene alla sua funzione condivisa
- i lavori effettuati non devono pregiudicare la stabilità, il decoro o la sicurezza del fabbricato.
Ai fini della detrazione, quando trattasi di lavori condominiali, l'importo detraibile dal singolo proprietario non può mai superare la quota di competenza sulla base della tabella millesimale.

RISPOSTA
Il condomino non può beneficiare della detrazione fiscale interamente, in quanto solo il condominio, sulla base di un iter formale ben preciso, può fruire della detrazione fiscale.
Il singolo condomino che sostiene interamente le spese ha diritto alla detrazione del 65% o 50% nei limiti della propria quota di proprietà delle parti comuni sulla base della tabella millesimale.

martedì 7 marzo 2017

Bonus fiscali: chi può beneficiarne? (casi)

bonus-fiscali-casi-beneficiari-risparmio-fiscale

Vediamo altri due casi particolari che mettono in evidenza chi ha il potere di beneficiare delle detrazioni riguardo a lavori di risparmio energetico e la detrazioni degli interessi su mutuo ipotecario.

CASO 1: LA SOCIETA' LOCATARIA
Una società non proprietaria del capannone, all'interno del quale vorrebbe effettuare un intervento di riqualificazione energetica, può beneficiare della detrazione del 65%?

RISPOSTA
Per i titolari di reddito di impresa, la detrazione del 65% spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali; quindi sono esclusi gli immobili locati a terzi e gli altri immobili.
Viceversa, nessun limite alla detraibilità delle spese per la società locataria detentrice del fabbricato in locazione (non proprietaria).

CASO 2: TITOLARITA' DEL MUTUO E DELL'IMMOBILE
Una signora acquista il 100% di un'immobile. Esso viene comprato con mutuo ipotecario su un conto cointestato con il marito. E' possibile per il marito detrarsi integralmente gli interessi del mutuo da lui pagati?

RISPOSTA
Il marito che contrae un mutuo ipotecario al 50% con la moglie non potrà detrarre in alcun modo gli interessi passivi, poiché la proprietà dell'abitazione è intestata esclusivamente a quest'ultima. 

lunedì 6 marzo 2017

Ristrutturazioni: completamento e rimborsi

ristrutturazioni-completamento-rimborsi-assicurativi-risparmio-fiscale

Vediamo due casi particolari che riguardano le ristrutturazioni: i lavori di completamento e i rimborsi assicurativi.

CASO: LAVORI DI COMPLETAMENTO
Dopo aver eseguito una ristrutturazione sull'edificio, si intende realizzare una recinzione dell'area privata pertinenziale. E' possibile usufruire della detrazione anche di questa installazione?

RISPOSTA
Trattandosi di un intervento di completamento di nuova costruzione, la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia non trova applicazione.
NB: avrebbe trovato applicazione in caso di sostituzione di recinzione o relativa manutenzione.

CASO: RIMBORSO ASSICURATIVO
Sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria a seguito di danni provocati da ditta terza. La spesa è stata effettuata in parte dai condomini e in parte con un rimborso assicurativo. Quanto è possibile detrarre?

RISPOSTA
La detrazione si applica per le spese effettivamente rimaste a carico. Nell'ipotesi di rimborso assicurativo, le spese non sono detraibili.
NB: la certificazione dell'amministratore deve riguardare solo l'importo effettivamente pagato dal condominio al netto dell'indennizzo.

venerdì 3 marzo 2017

Agevolazioni antifurto: l'illuminazione è detraibile

detrazioni-antifurto-illuminazione-risparmio-fiscale

E' prevista la detrazione al 50% previsto per gli interventi relativi "all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi". Vediamo un caso riguardo all'antifurto e la illuminazione legata a questo.

CASO
Possono rientrare le spese pagate nel 2017 fatturate dall'elettricista per la fornitura ed istallazione di un sistema di illuminazione esterna avente la funzione di prevenzione?

NORMATIVA
La detrazione del 50% si applica anche alle opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi (basta pagare le fatture con bonifico bancario e indicare in dichiarazione dei redditi gli estremi catastali del fabbricato.
Non rientrano nell'agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Tra gli interventi rientrano:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie
- apposizione o sostituzione di grate sulle finestre
- porte blindate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere collegate con centri di vigilanza.

SOLUZIONE
L'elenco proposto non è esaustivo, quindi vi possono rientrare anche il sistema di illuminazione.
Per quanto riguarda all'abilitazione, occorre verificare quanto prevede il regolamento comunale. Nel caso non preveda alcun titolo abilitativo, si deve comunque predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.

giovedì 2 marzo 2017

Ristrutturazioni: lavori su più unità

ristrutturazioni-unità-abitative-risparmio-fiscale

Qual è il limite di spesa per le ristrutturazioni su più unità immobiliari? Il bonus è sempre 96.000 o posso beneficiare di tale limite su ogni singola unità? Vediamo un caso riportato sul Sole24ore.

CASO
Lavori di ristrutturazioni su tre distinte unità. Le imprese che hanno lavorato in tutti i tre appartamenti sono state sempre le stesse. Posso usufruire dell'intero importo agevolabile, ovvero di 288.000 euro, o vale sempre il limite di 96.000 euro?

NORMATIVA
La detrazione di 96.000 vale per ogni singola unità abitativa a condizione che siano accatastate separatamente come abitazioni e non come pertinenze ad abitazioni.

SOLUZIONE
Quindi è possibile usufruire fino a 288.000 euro, a condizione che il contratto indichi espressamente il corrispettivo per i lavori di ristrutturazione di ciascuna delle tre unità immobiliari imputando, per le spese che riguardano parti comuni la ripartizione di spesa (proporzionale alla dimensione della singola unità).

mercoledì 1 marzo 2017

Ristrutturazioni: omessa raccomandata all'Asl

ristrutturazioni-omessa-raccomandata-Asl-risparmio-fiscale

Quando è obbligatoria fare la comunicazione all'Asl per i lavori di ristrutturazione? E' sanabile l'omessa raccomandata? Vediamo un caso riguardante queste domande.

QUESITO
Effettuati i seguenti lavori su un appartamento:
- applicazione pannelli isolanti eseguito dal proprietario
- sostituzione e messa a norma di impianti (da impresa)
- sostituzione finestre.
Tutti e tre i lavori sono stati effettuati in momenti diversi e il 1° e 3° sono asseverati da un professionista.

NORMATIVA
Ai fini della detrazione del 50% occorre inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, preventivamente all'inizio dei lavori, all'Asl, nella quale specificare: ubicazione lavori, dati committente, natura delle opere, data inizio lavori, impresa esecutrice e assunzione di responsabilità dell'impresa sul rispetto delle regole di sicurezza.
NON è necessaria qualora si tratti di cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni e in presenza di un'unica impresa.

SOLUZIONE
Nel nostro caso la comunicazione è necessaria perché presenti più imprese (per le finestre e l'impiantistica); non influisce il fatto che i lavori siano stati eseguiti in momenti diversi.

SANATORIA
E' possibile fruire di una sanatoria, presentando tardivamente la comunicazione, a condizione che la effettui entro la presentazione della prima dichiarazione fiscale utile e versi tramite F24 la sanzione pari a 250 euro.