mercoledì 31 maggio 2017

Spese istruzione: tutte le voci detraibili - parte 1

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In questo post di oggi iniziamo a vedere tutte le spese che sono detraibili riguardanti le spese di istruzione.


PREMESSA

Le spese di istruzione sono detraibili al 19%, per un tetto massimo di 
- 564 euro per il 2016
- 717 euro per il 2017
- 786 euro per il 2018
- 800 euro per il 2019.
Vediamo ora singolarmente le voci che sono ammesse e le voci escluse.


SPESE SCOLASTICHE AMMESSE

- tassa di iscrizione
- tassa di frequenza
- contributi volontari: deliberati dagli istituti scolastici per la frequenza
- erogazioni liberali: finalizzate all'innovazione tecnologica (es. acquisto cartucce per stampanti), all'edilizia (es. lavori di manutenzione e riparazione), all'ampliamento dell'offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche e approfondimenti)
- mensa: anche se il servizio è reso tramite il comune o da altri soggetti terzi; documentata mediante bollettino o bonifico: deve riportare causale (servizio mensa), scuola di frequenza, nome e cognome dell'alunno (se il pagamento è effettuato in contanti o bancomat, deve risultare da attestazione rilasciata dal soggetto beneficiario)
- servizi integrativi
- assistenza pasto
- pre e post scuola.

SPESE SCOLASTICHE ESCLUSE

- materiale di cancelleria
- test scolastici
- trasporto scolastico: risulterebbe discriminatorio rispetto a chi non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.

Prossimamente vedremo le spese relative all'istruzione universitaria.

lunedì 29 maggio 2017

Bonus mobili: anche con cambio condizionatore

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In questo articolo vediamo un caso riguardante il bonus mobili che, come sappiamo, deve essere di solito collegato ad altri lavori di ristrutturazione per poterne beneficiare (vedi il seguente articolo).


CASO

Il contribuente vuole acquistare un nuovo impianto di condizionamento a pompa di calore; può beneficiare anche del bonus mobili?


NORMATIVA

L'installazione di un condizionatore a pompa di calore, così come la sostituzione di un impianto vecchio con un condizionatore a pompa di calore, fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, anche in assenza di opere edilizie.


SOLUZIONE

Tutte le volte che ci sono gli estremi di un intervento di manutenzione straordinaria, compete inoltre il bonus mobili, (detrazione del 50% fino a 10.000 euro).

giovedì 25 maggio 2017

School Bonus: normativa

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In questo post vediamo schematicamente cosa prevede la normativa sullo School Bonus, una delle detrazioni previste per poter avere un risparmio fiscale.

AGEVOLAZIONE: COSA RIGUARDA?

E' un credito sulle erogazioni liberali in denaro in favore di istituti di istruzione.
Tre tipi di spesa:
- realizzazione nuove strutture scolastiche (C1)
- manutenzione e potenziamento di quelle esistenti (C2)
- interventi che migliorano l'occupabilità degli studenti (C3).
Il credito è del 65% (per il 2016 e 2017) oppure 50% (per il 2018) per un importo massimo di 100.000 euro.

A CHI SPETTA

Ne possono beneficiare le persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito di impresa.
Le somme da versare sono da destinare all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo n. 3626, IBAN IT40H0100003245348013362600.
Nella causale deve essere riportato
- codice fiscale istituzioni beneficiarie
- codice della finalità (C1, C2, C3 a seconda del tipo di intervento)
- codice fiscale di chi ha effettuato la donazione.
NB: per gli istituti paritari, il versamento è effettuato su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie con sistemi di pagamento tracciabili.

UTILIZZO DEL CREDITO

Dipende da chi effettua a donazione:
- i titolari di reddito d'impresa: in compensazione con F24, codice tributo 6873; non rileva ai fini delle imposte;
- le persone fisiche e enti non commerciali: fruiscono del credito ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
Il credito è ripartito in tre quote annuali. La quota non utilizzata, è fruibile negli anni seguenti.

mercoledì 24 maggio 2017

Interessi detraibili: caso surroga mutuo

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Dopo aver trattato in passato della detrazione degli interessi su mutuo (vedi parte 1 e parte 2), vediamo il caso in cui abbiamo una surroga del contratto di mutuo, come ci si deve comportare e quanto è possibile detrarre.


CASO

Per l'acquisto della prima casa, nel 2002 viene stipulato un contratto di mutuo di 15 anni. Nel 2006 è stata fatta la "surroga", estendendo la durata a 20 anni. E' possibile continuare a inserire gli interessi passivi per tutta la durata del rimanente periodo del mutuo (ovvero vino al 2026)?


NORMATIVA

Con la "surroga" viene estinto il contratto di finanziamento in corso, utilizzando una somma presa a mutuo da un'altra banca.


RISPOSTA

Viene conservato il beneficio fiscale della detrazione degli interessi, che però va commisurata a un importo non superiore a quello che risulterebbe in riferimento alla quota residua del capitale del mutuo estinto.

martedì 23 maggio 2017

Detrazione spese per disabili: caso

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Dopo aver visto tutte le tipologie di spese relative ai disabili che possono essere dedotte o detratte, vediamo un caso concreto di chi spetta la detrazione in caso venga a mancare il portatore di handicap.


CASO

E' stata acquistata un'auto per disabili, con Iva al 4%. L'intestataria (senza reddito e a carico del coniuge) è però venuta a mancare. Chi può scaricare la spesa: il coniuge o il figlio quale erede?


RISPOSTA

Si ritiene che, per coerenza e continuità con lo status di soggetto fiscalmente a carico del coniuge superstite, quest'ultimo sia il soggetto legittimato alla detrazione della spesa per l'acquisto dell'auto del coniuge disabile deceduto nel corso del periodo d'imposta 2016.
Anche se l'altro erede (il figlio) provveda alla successiva intestazione a suo nome della proprietà del veicolo.

APPROFONDIMENTI
Per rivedere le spese deducibili-detraibili previste, vi rimandiamo alla lettura dei quattro articoli riguardanti tale argomento:
parte 1
parte 2
parte 3
- parte 4.

lunedì 22 maggio 2017

Detrazione spese per disabili - parte 4

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Negli articoli precedenti abbiamo visto varie spese legate a persone disabili che si possono portare in detrazione, ovvero:
- nella prima parte abbiamo visto la definizione di "portatore di handicap" per la normativa fiscale e quant'è la deduzione se a carico;
- nella seconda parte abbiamo visto le spese sanitarie deducibili e detraibili;
- nella terza parte abbiamo visto le spese legate ai veicoli e i cani guida.
In questo articolo concludiamo con l'ultima spesa prevista, oltre a due novità dell'ultima finanziaria.

SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA

E' prevista una detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.
L'importo massimo detraibile è di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza.

NOVITA'

Due sono le novità:
- assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave: rientrano quelle rischio morte. La detrazione è del 19% su un importo massimo di 750 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: deduzione del 20% che non superi a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

venerdì 19 maggio 2017

Detrazione spese per disabili - parte 3

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In questo post continuiamo a vedere altre spese relative ai disabili che possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi. Prima di proseguire, nel caso non le avessi letti, guarda la prima parte e la seconda parte riguardanti le spese per disabili.

DETRAZIONE SPESE VEICOLI

E' prevista la detrazione del 19% per l'acquisto di mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità.
Riguardano l'acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale.
E' necessario un handicap grave come definito dall'art. 3.3 Legge 104/1992 (vedi il seguente articolo). Quindi la gravità deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap.
Sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale.
La detrazione compete prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente.
Il limite di spesa è di € 18.075,99 con riferimento ad un solo veicolo. La detrazione spetta una sola volta per un periodo di 4 anni. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione straordinaria (quest'ultime non possono essere ripartite in 4 anni).
NB: in caso di trasferimento del veicolo prima che siano trascorsi 2 anni, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta la necessità di acquistare un altro veicolo.


SPESA PER CANE GUIDA PER NON VEDENTI

Le persone non vedenti possono portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida una sola volta per un periodo di 4 anni. Può esser utilizzato in una unica soluzione o in 4 quote annuali.

giovedì 18 maggio 2017

Detrazione spese per disabili - parte 2

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Dopo aver visto chi viene considerato "portatore di handicap" e che benefici comporta a chi ha un familiare disabile a carico (v. il seguente articolo), continuiamo vedendo la deducibilità/detraibilità delle spese sanitarie.

SPESE SANITARIE DEDUCIBILI

Sono interamente deducibili le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.
Le spese di assistenza specifica sono quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa. In questo caso sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa.
Se viene ricoverata in un'istituto è possibile dedurre solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza.
Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali deducibili anche se sostenute da
- coniuge, 
- generi e nuore, 
- figli, suoceri/e, 
- discendenti dei figli, 
- fratelli e sorelle, 
- genitori, 
- nonni/e 
anche se non fiscalmente a carico.

SPESE SANITARIE DETRAIBILI

Le spese sostenute per
- mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento
- per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione
sono detraibili al 19% senza togliere la franchigia di 129,11 euro.
NB: questi ultimi due possono fruire dell'Iva al 4%.
Può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest'ultimo sia fiscalmente a suo carico.
Resta ferma la detrazione del 19% con franchigia di 129,11 per le spese sanitarie specialistiche.

mercoledì 17 maggio 2017

Detrazione spese per disabili - parte 1

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Ci sono molte spese relative ai disabili che possono essere detratte in dichiarazione; in questa prima parte diamo alcune definizioni e iniziamo a vedere quali spese possono beneficiare di un risparmio fiscale.

PREMESSA

Per la definizione di handicap bisogna fare riferimento alla Legge 104/1992, dove abbiamo la seguente distinzione:
- portatore di handicap: colui che ha minorazioni fisica, psichica, sensoriale (stabilizzata o progressiva) che causa difficoltà di apprendimento, relazione e integrazione tale da determinare svantaggio sociale o emarginazione
- portatore di handicap "grave": colui che ha minorazione tali da avere ridotta autonomia personale e, quindi, necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

DETRAZIONE FIGLI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP

Per chi ha figli a carico portatori di handicap spetta una detrazione superiore di 400 euro a quella prevista ordinariamente. Con più di tre figli a carico (quindi almeno 4), la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio.
Come sempre la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori; in alternativa, se c'è accordo tra le parti, può essere tutta attribuita al genitore con il reddito più alto.

DETRAZIONE 

Quindi abbiamo una detrazione base che è:
- figlio a carico <3 anni: 1.620 euro (anziché 1.220 euro)
- figlio a carico >3 anni: 1.350 euro (anziché 950 euro).
Per calcolare la detrazione effettiva, va rapportato con un reddito di 95.000 euro aumentato di 15.000 per ogni figlio in più.
Quindi per calcolare la detrazione effettiva, abbiamo:
detrazione base x (95.000 - reddito complessivo)/95.000

martedì 16 maggio 2017

Cedolare secca locazioni brevi

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In questo articolo vediamo la novità che ha toccato il regime cedolare secca: infatti è stato previsto che è possibile applicare tale regime alle locazioni brevi, cosa che permetterà di avere un ulteriore caso dove si può raggiungere un risparmio fiscale.

CEDOLARE SECCA: NORMATIVA

* Cos'è?
Tramite la cedolare secca viene pagata un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, oltre all'imposta di registro e all'imposta di bollo dovuta per registrazioni, risoluzioni e proroghe.
* Chi può esercitarla?
Persone fisiche con diritto di proprietà o diritto reale sull'immobile che non locano nell'esercizio di attività o professione.
* Quali immobili?
Unità catastali da A1 a A11 (escluso A10) locate ad uso abitativo e le relative pertinenze (locate congiuntamente oppure con contratto separato e successivo).
* Come si effettua?
L'opzione può essere esercitata sia alla registrazione, sia negli anni successivi (imposta di registro e bollo non sono rimborsabili).
* Determinazione imposta sostitutiva
L'imposta viene determinata applicando al 100% del canone percepito l'aliquota del 21% (ordinaria) o 10% (ridotta, in caso di locazione a canone concordato).
* Altre info
Comunicazione al conduttore: obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con raccomandata, salvo sia già indicata nel contratto. Comporta la rinuncia all'aggiornamento del canone.
Effetti sul reddito: è escluso dal reddito complessivo IRPEF, ma compreso nel reddito ISEE.
Versamento: liquidata a saldo e acconto con le stesse scadenze IRPEF.


NOVITA' SU LOCAZIONI BREVI

Dal 1° giugno 2017, per i contratti di locazione breve, può esser applicata la cedolare secca con aliquota ordinaria al 21%.
Per locazioni brevi si intendono le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

lunedì 15 maggio 2017

Leasing abitativo: tutte le agevolazioni

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Dopo aver visto velocemente il leasing abitativo (v. il seguente articolo), in questo post rivediamo quali sono le agevolazioni previste e cosa va riportato in dichiarazione dei redditi.

BENEFICIO

E' prevista la detrazione del 19%:
- sui canoni e i relativi oneri accessori di importo non superiore a 8.000 euro
- sul costo di riscatto finale fino ad un importo massimo di 20.000 euro.
Tra gli oneri accessori sono compresi i costi di stipula, mentre sono esclusi i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione e costi di intermediazione.
L'agevolazione è prevista per i contratti stipulati nel quinquennio dal 2016 al 2020.
NB: per gli over 35 gli importi sono ridotti alla metà (quindi 4.000 e 10.000 euro).

OGGETTO

La locazione deve essere riferita ad unità immobiliare, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
Quindi il leasing può riguardare:
- fabbricato ad uso abitativo già completato
- terreno sul quale costruire il fabbricato
- fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare
- un fabbricato abitativo da ristrutturare.

A CHI SPETTA?

La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di leasing. Se cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto.
Il reddito complessivo deve essere inferiore a 55.000 euro, condizione che non è richiesta per l'intera durata del contratto, ma deve verificarsi
- nell'anno precedente alla stipula
- o nell'anno della stipula.


DATI DA DICHIARARE

In dichiarazione deve essere riportato:
- data della stipula del leasing
- anno per cui si fruisce dell'agevolazione
- canoni pagati nell'anno
- prezzo di riscatto pagato.

venerdì 12 maggio 2017

IMU anziano ricoverato: esonerato?

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In questo post vediamo un caso che riguarda l'IMU, in particolare alle condizioni che riguardano l'abitazione principale.

CASO

Dal 10 gennaio 2017 mia nonna è ricoverata in una casa di riposo, dove ha anche trasferito la residenza. L'immobile dove abitava può continuare a considerarsi abitazione principale, oppure va considerato come secondo immobile?

NORMATIVA

Nell'ambito IMU per abitazione principale si intende "unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso abbiano stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile". Dunque ci deve essere congiuntamente dimora e residenza.
NB 1: di tale esenzione ne possono beneficiare solo le categorie catastali "non di lusso".
NB 2: per pertinenze si considerano i C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di 3.

SOLUZIONE

Solo il comune può assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero.
Quindi sono necessarie due condizioni (delibera comunale e immobile non locato) per poter avere l'esenzione IMU sull'abitazione principale in caso di anziani che prendono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente.

giovedì 11 maggio 2017

Occhiali da sole: iva ordinaria

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In questo articolo vediamo un caso riguardante l'Iva sugli occhiali, in particolare quando è soggetta ad aliquota agevolata e quando ad aliquota ordinaria.

CASO

Quale Iva va applicata agli occhiali da sole? E quando è possibile applicare l'Iva agevolata?

NORMATIVA

L'aliquota agevolata al 4% è prevista per le lenti a contatto e le lenti oftalmiche, graduate, nonché gli occhiali da vista; questo perché destinati a sopperire a menomazioni visive permanenti.

SOLUZIONE

Gli occhiali da sole aventi esclusivamente funzione protettiva scontano l'Iva ordinaria al 22%.

LE MONTATURE

In relazione alle montature, l'Iva da applicare è quella ordinaria, in quanto le medesime, solo quando sono assemblate con le lenti graduate, rappresentano un ausilio nel significato specificato sopra.

mercoledì 10 maggio 2017

Consulenze su scommesse sportive

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In questo post vediamo un caso riguardo ad un fenomeno sempre più diffuso in rete: le consulenze sulle scommesse sportive.


CASO

L'attività riguarda la consulenza su scommesse sportive, tramite gruppo chiuso su internet; qui vengono forniti pronostici, facendo pagare una quota per entrare nel gruppo. Cosa fare per mettersi in "regola"? Deve aprire la partita iva?


NORMATIVA

La "legge Iva" precisa che per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale delle attività art. 2135 (impresa agricola) e 2195 (impresa commerciale) del codice civile.


SOLUZIONE

L'attività non è inquadrabile in quelle indicate nel codice civile. Per cui è dubbio che l'esercizio di impresa sia tale da far scattare il requisito soggettivo previsto dalla legge Iva.
La quota pagata per l'ingresso al gruppo privato non rappresenterebbe il corrispettivo di una prestazione, bensì il titolo per accedere alle prestazioni; quindi rappresenterebbe un corrispettivo di una prestazione di fare o permettere, non rilevante agli effetti Iva. Tale corrispettivo riguarda la categoria "Redditi diversi".
NB: c'è il rischio di possibile contrasto con le norme che prevedono l'autorizzazione a svolgere attività di raccoglitore di scommesse online, la quale va autorizzata dai Monopoli di Stato.

martedì 9 maggio 2017

Figli a carico: quando? (casi)

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In questo post vediamo due casi particolari che riguardano i figlio a carico, in particolare la possibilità o meno di considerarli tali.

CASO 1: PARENTELA O AFFILIAZIONE
Un contribuente ha pagato le tasse universitarie per il figlio del coniuge; può detrarsi le spese?

NORMATIVA

Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre, anche se questa non può fruirne per incapienza.

RISPOSTA

Quindi il contribuente non può detrarsi le spese. La condizione di "familiari a carico" presuppone, infatti, un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che fruisce della detrazione.

CASO 2: FIGLIO DI CONVIVENTI
Due fidanzati hanno un figlio, ma entrambi rimangono residenti nel nucleo familiare di origine. Il bambino è a carico del nucleo familiare della madre?

NORMATIVA

La detrazione dei figli a carico è riconosciuta "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati".

SOLUZIONE

La detrazione spetterà a entrambi i nuclei familiari qualora i fidanzati avessero (ciascuno) un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro. I genitori del bambino, se capienti redditualmente, potrebbero, invece, fruire della detrazione per "figlio a carico".

lunedì 8 maggio 2017

Credito riacquisto prima casa

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In questo articolo vediamo di fare un quadro riguardo al credito d'imposta nel caso di riacquisto della prima casa.

INTRODUZIONE


Abbiamo visto in questo articolo quali sono le agevolazioni riguardanti l'acquisto della prima casa, che consiste nell'applicare l'Iva e l'imposta di registro in misura ridotta.
Agevolazione prima casa
Ipostesi
Imposta di registro
Imposta ipotecaria-catastale
IVA
Venditore privato o azienda esente
2%
50 euro ciascuna

Vendita soggetta ad IVA
200 euro
200 euro ciascuna
4%
NB: se mi trasferisco prima che sia decorso un quinquiennio, il beneficio decade, salvo entro un anno si proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire ad abitazione principale..

CREDITO RIACQUISTO PRIMA CASA


E' previsto che "chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato".
Il predetto credito non può essere superiore all'imposta dovuta sul secondo acquisto e non gli spetta se:
- sono stati persi i benefici "prima casa" in relazione al precedente acquisto;
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio
- il nuovo immobile non ha i requisiti "prima casa"
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
NB: il credito spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima delle vendita dell'immobile già posseduto, purché quest'ultimo sia comunque entro il predetto termine di 1 anno.

UTILIZZO DEL CREDITO


Il credito può essere utilizzato:
- in compensazione (codice tributo 6602);
- in diminuzione dell'Irpef dovuta;
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta;
- in diminuzione delle imposte di registro ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione.
NB: per fruire del credito è necessario manifestare tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile. In tal caso dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
E' possibile utilizzare anche solo parzialmente il credito, ma in tal caso, il credito che residua potrà essere utilizzato solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione.

venerdì 5 maggio 2017

Oneri deducibili o detraibili: differenze

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In questo articolo vediamo qual è la differenza tra oneri deducibili e detraibili e alcune spese che rientrano nelle due categorie.

ONERI DEDUCIBILI

Tali oneri agiscono sul reddito complessivo, ovvero riducono il reddito imponibile sul quale viene determinata l'imposta lorda Irpef.
Quindi abbiamo:
reddito complessivo - oneri deducibili = reddito imponibile
Esempi di oneri deducibili sono:
- contributi previdenziali personali o per colf
- spese mediche per persone soggette a disabilità
- erogazioni liberali
- assegno di mantenimento al coniuge.
Il limite è rappresentato dal reddito imponibile (ovvero possono essere portate fino al suo esaurimento).

ONERI DETRAIBILI

Tali oneri invece agiscono sull'imposta lorda per definire l'imposta netta, che non rappresenta necessariamente l'imposta da versare, in quanto il contribuente potrebbe aver subito ritenute d'acconto, versato acconti o riportato crediti dalla precedente dichiarazione.
Quindi abbiamo:
imposta lorda - oneri detraibili = imposta netta
Esempi di oneri detraibili sono:
- spese mediche
- assicurazioni vita o infortuni
- interessi su mutuo
- tasse universitarie e spese per frequenza scolastica
- ristrutturazioni e interventi a risparmio energetico.
Per tali oneri si pone il problema dell'incapienza fiscale, ovvero il caso in cui il contribuente ha diritto a detrazioni, ma non ha prodotto un reddito che generi un'imposta a debito sufficiente ad assorbire e detrazioni fiscali spettanti. Quindi il suo limite è l'imposta lorda maturata.

giovedì 4 maggio 2017

Bonus mobili: legame con la ristrutturazione

bonus-mobili-caso-risparmio-fiscale

Vediamo un altro caso riguardo al bonus mobili e il legame con la detrazione del 50%.

CASO

Il padre della mia fidanzata fruirà della detrazione al 50% sull'immobile che sta ristrutturando. Per fruire del bonus mobili, è necessario che sia lui a pagare, o posso pagare io, in quanto sono destinati al medesimo immobile dove andremo ad abitare da sposati?

NORMATIVA

Il soggetto che fruisce del bonus mobili dev'essere lo stesso che fruisce della detrazione per ristrutturazioni.

SOLUZIONE

Quindi il bonus mobili può esser beneficiato solo dal padre della fidanzata, anche nell'ipotesi di trasferimento o donazione alla figli dell'appartamento ristrutturato, a meno che, dopo l'eventuale trasferimento, i soggetti nuovi proprietari non eseguano previamente nuovi interventi edili.

mercoledì 3 maggio 2017

Ristrutturazione: comunicazione ASL prima dell'intervento

ristrutturazione-comunicazione-asl-risparmio-fiscale

In questo articolo vediamo un caso che affronta il problema della comunicazione Asl, da fare in alcuni casi di ristrutturazione edilizia; sapere quando è obbligatorio farla è importantissimo per il riconoscimento o meno della detrazione delle spese riguardo ai lavori fatti.

CASO

Il 16/06/2016 ho inviato la raccomandata all'Asl per i lavori che ho iniziato il 23/06. Conteneva i dati di una solo impresa edile. La scelta di altre imprese, è stata effettuata successivamente.
A fine lavori (febbraio 2017), ho mandato un'altra comunicazione ad integrazione della precedente: ho operato correttamente, o devo effettuare un ravvedimento operoso?

NORMATIVA

Ai fini della detrazione del 50% occorre inviare una raccomandata, con avviso di ricevimento, preventivamente all'inizio dei lavori, all'Asl competente per territorio. Dovrà essere specificato:
- dati committente e ubicazione dei lavori
- natura delle opere e data inizio lavori
- impresa esecutrice e assunzione di responsabilità dell'impresa sul rispetto delle regole di sicurezza e di contribuzione.
La comunicazione non è necessaria nel caso di un cantiere per lavori che non superano i 200 uomini/giorni in presenza di una unica impresa, mentre è sempre necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere.

RISPOSTA AL CASO

La comunicazione integrativa all'Asl deve essere fatta prima dell'inizio dei lavori delle altre imprese. In caso contrario la dichiarazione è tardiva.
In questo caso bisogna (sempre che non sia stata ancora contestata la violazione):
- effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile
- versare contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro.

martedì 2 maggio 2017

Detrazione interessi abitazione - parte 3

detrazione-interessi-mutuo-casi-risparmio-fiscale

Dopo aver visto la normativa e alcune situazioni ricorrenti, continuiamo con gli ultimi casi particolari riguardanti la detrazione degli interessi pagati per il mutuo dell'abitazione principale.


VARIAZIONE DI ABITAZIONE

Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero, a condizione che l'immobile non sia locato.


NUOVO CONTRATTO DI MUTUO

Se l'originario contratto di mutuo viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo. Il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo.


IMMOBILE RISTRUTTURATO

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purchè avvenga entro 2 anni dall'acquisto.


IMMOBILE LOCATO

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.


TRASFERIMENTO PER LAVORO

La detrazione spetta anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro 1 anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro.


PERDITA DELLA DETRAZIONE

Il diritto viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero). Tuttavia, se torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
Non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza.


CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 1993

La detrazione spetta 4000 euro per ciascun intestatario. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro.


MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale la detrazione è del 19% ma su un importo di 2.582,28 euro.
La detrazione è ammessa se la stipula del contratto di mutuo avviene nei 6 mesi antecedenti o 18 mesi successivi all'inizio lavori.