martedì 28 febbraio 2017

Detrazioni fiscali: materasso ortopedico

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L'acquisto del materasso ortopedico può beneficiare di un bonus fiscale: vediamo un caso per vedere cosa prevede la normativa.

CASO
Acquistato nel 2016 materasso certificato come dispositivo medico. Posso beneficiare del bonus mobili per le "giovani coppie"? O devo detrarlo al 19% come spese mediche? O posso beneficiare di entrambi i bonus?

NORMATIVA
L'acquisto del materasso rientra tra gli oggetti di arredo che fruiscono del bonus mobili (per approfondimenti guarda questo articolo) per le giovani coppie sino al 31/12/2016. Questo significa che è possibile beneficiare di una detrazione Irpef del 50% in 10 anni per un ammontare massimo di 16.000 euro. Le condizioni richieste erano che uno dei componenti della coppia non avesse superato i 35 anni d'età e sposati e conviventi da almeno 3 anni.

SOLUZIONE
Qualora non ci fossero i requisiti del bonus "giovani coppie", l'acquisto del materasso può fruire della detrazione del 19%, ma solo se il materasso è ad uso terapeutico: bisogna quindi essere in possesso della prescrizione medica o di un'autocertificazione che attesti la necessità.
NB: in tutti i casi, le due agevolazioni non sono cumulabili.

lunedì 27 febbraio 2017

Ristrutturazioni: no per condomini morosi

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Vediamo cosa succede per i lavori di ristrutturazione condominiali in caso ci siano condomini morosi. Possono beneficiare delle detrazioni?

CASO
Un condominio ha sostenuto 10.000 euro di spese di manutenzione straordinaria: 7.000 da pagare entro il 31/12/16, i restanti 3.000 nel 2017.
Nel 2016 l'amministratore ha bonificato solo 5.000 euro perché due condomini sono morosi.
Come si ripartiscono i 5.000 pagati? Su i millesimi di tutti i condomini, oppure devo escludere i morosi?

NORMATIVA
L'amministratore ogni anno rilascia l'attestazione sui costi detraibili dal singolo proprietario. Se le spese sostenute sono state pagate da tutti, l'amministratore ripartisce le spese per le parti comuni tra tutti i condomini.
Nell'ipotesi in cui le spese non sono state pagate da alcuni, la ripartizione avviene tra i singoli condomini in regola con i pagamenti.
Per i condomini che non avevano pagato, il diritto sussiste anche in caso di tardivo pagamento che può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodi di imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico da parte dell'amministratore (quindi entro il 30/09/17). Se ciò non avviene, la detrazione ai morosi non compete nemmeno in caso di pagamento successivo.

SOLUZIONE
In sostanza, l'amministratore rilascia ai condomini in regola l'attestazione relativa all'importo detraibile, tenuto conto dei millesimali e dell'importo da lui pagato con bonifico (in tal caso i condomini in regola vengono penalizzati). I condomini morosi riceveranno l'attestazione in ritardo dal momento della regolarizzazione, ma solo se questa avviene entro il 30/09/17.
La quota di detrazione per i condomini che hanno versato l'intero importo sarà detraibile solo dall'anno successivo a quello di pagamento con bonifico da parte dell'amministratore.

venerdì 24 febbraio 2017

Ristrutturazione: cambio di destinazione

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Le detrazioni riguardo alle ristrutturazioni sono valide anche nel caso di cambio di destinazione; vediamo un caso che riguardano lavori su una pertinenza all'abitazione.

CASO
Acquistato un'abitazione (A/3) priva di garage (C/6). Fa parte dell'abitazione un ripostiglio, che si intende demolire per costruire un garage. Si può beneficiare delle detrazioni del 50% per l'autorimessa che viene resa pertinenza di un'unità immobiliare?

NORMATIVA
La detrazione del 50% si applica anche per gli interventi eseguiti sulle pertinenze delle abitazioni. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso tra gli interventi che consentono i benefici fiscali.

SOLUZIONE
Quindi, se prima dell'inizio lavori, il ripostiglio era pertinenza dell'abitazione, allora è possibile beneficiare delle detrazioni.

ATTENZIONE
Nell'ipotesi di ristrutturazione con ampliamento, anche per le pertinenze, la detrazione si applica solo per le spese di ristrutturazione dell'esistente e non anche per quelle di ampliamento. Quindi si devono tenere distinti i costi di ristrutturazione da quelli di ampliamento (fatture e bonifici separati), pena l'inapplicabilità integrale della detrazione.

giovedì 23 febbraio 2017

Ristrutturazioni: chi paga, detrae

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Vediamo un caso dove viene ribadito uno dei cardini della normativa riguardo alle detrazioni sulle ristrutturazioni: "chi paga, detrae".

CASO
Un titolare di prima casa vuole comprare il 5% di un immobile da ristrutturare, dove si possono ricavare 3 appartamenti. L'altro 95% verrà intestato al figlio.
Se le fatture e i pagamenti vengono effettuati dal padre, può portare in detrazione le spese? Vengono "conteggiati" tre appartamenti?

NORMATIVA
La normativa stabilisce che può portarsi a detrazione le spese di ristrutturazione chi sostenga direttamente le spese (bonifici da lui eseguiti e fatture a lui intestate).
L'ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari da 1 a 3 non incide sui limiti: la detrazione si applica comunque nei limiti di 96.000 euro, con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dell'intervento.

SOLUZIONE
Premesso, quindi, che l'importo detraibile è correlato a una unica abitazione (96.000 euro) nell'ipotesi in cui il comproprietario del solo 5% sostenga interamente le spese, il diritto compete a lui interamente, sempre nel limite del 50% di 96.000 euro, cioè per un importo di 48.000 euro diviso in 10 rate annuali.

mercoledì 22 febbraio 2017

Bonus mobili: lavori del 2016

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Riportiamo un caso riguardante il bonus mobili e la relazione che devono avere con le ristrutturazioni. Per approfondimenti vi rimandiamo al seguente articolo.

CASO
Effettuati lavori di ristrutturazione straordinaria su una singola unità immobiliare. I lavori sono iniziati a giugno 2016 e finiti a dicembre 2016. E' possibile beneficiare del "bonus mobili" per acquisti di arredi da effettuare nel 2017?

NORMATIVA
La proroga per il 2017 del "bonus mobili" viene riconosciuta ai soggetti che sull'abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il "bonus edilizia", a decorrere dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli iniziati antecedentemente. 
Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni).

RISPOSTA
Nel nostro caso, i lavori sono stati avviati e ultimati nel 2016: quindi le spese sostenute nel 2017 per l'arredo fruiscono senza dubbio della detrazione.

martedì 21 febbraio 2017

Usufrutto: manutenzioni straordinarie

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Riprendiamo il caso di ieri e vediamo a chi spetta la detrazione delle spese di manutenzione straordinaria.

NORMATIVA
Sono a carico dell'usufruttuario le spese di manutenzione ordinaria. Possono essere imputate all'usufruttuario anche le eventuali spese di natura straordinaria qualora queste siano sostenute per negligenza, incuria o mancata manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuario.

SPESE STRAORDINARIE
Sono spese che accrescono il valore dell'immobile. Rientrano tra queste il passaggio da un impianto di riscaldamento condominiale ad un impianto di riscaldamento autonomo.
Nel caso proposto, la spesa è a carico del nudo proprietario, che può comunque rifiutarsi di pagare. In questo caso, l'usufruttuario valuterà e deciderà se effettuarle.

DETRAZIONI
L'istallazione di un nuovo impianto di riscaldamento autonomo da diritto alla detrazione Irpef del 50%. L'agevolazione fiscale può essere esercitata non solo dai proprietari, ma anche dai titolari di diritti reali sugli immobili (quali l'usufrutto), purché possa dimostrare di averne sostenuto effettivamente la spesa.

SOLUZIONE
Quindi avremo:
- spese sostenute dal nudo proprietario: la fattura sarà intestata al nudo proprietario, la spesa rimane a suo carico, i bonifici saranno tratti da propri conti correnti; in questo caso il nudo proprietario beneficerà della detrazione
- spese sostenute dall'usufruttuario: la fattura sarà intestata all'usufruttuario, i bonifici saranno tratti da propri conti correnti; in questo caso l'usufruttuario beneficerà della detrazione.
Trattandosi di un condominio, dovrà esser certificata dall'amministratore, che indicherà costi e beneficiari della detrazione.

lunedì 20 febbraio 2017

Usufrutto e spese straordinarie: chi paga?

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Vediamo un quesito riguardante le spese straordinarie: infatti a chi competono? All'usufruttuario o al nudo proprietario?

CASO
Pensionata abita in un appartamento concesso in usufrutto dalla figlia.
Il condominio deve effettuare i lavori di istallazione dell'impianto autonomo ed individuale. Chi deve effettuare il pagamento?
Inoltre la figlia vuole cedere l'immobile: rischia la pensionata di dover lasciare la casa?

USUFRUTTO: NORMATIVA
Per dare una risposta al caso, bisogna fare delle premesse e vedere cosa prevede la normativa sull'usufrutto.
Usufrutto: diritto che permette ad un soggetto (usufruttuario = pensionata) di godere di un bene altrui (nudo proprietario = figlia) con l'obbligo di rispettare la destinazione (in questo caso è un'abitazione e tale dovrà rimanere).
Obblighi fiscali: ricadono sull'usufruttuario; infatti il nudo proprietario non dichiara neppure l'immobile.
Obblighi usufruttuario: oltre alla destinazione, ha l'obbligo effettuare la manutenzione ordinaria, ma non quella straordinaria.
Diritti: è un diritto temporaneo; quindi nel caso l'usufrutto durerà fino alla morte dell'usufruttuario. Il nudo proprietario può vendere l'immobile, ma sempre gravato di tale usufrutto.

RISPOSTA
La trasformazione dell'impianto è un intervento di manutenzione straordinaria, perché accresce il valore dell'immobile: quindi la spesa è a carico del nudo proprietario. Nel caso il nudo proprietario può opporsi a tale spesa, ma se l'usufruttuario procede ad effettuarla, ha poi diritto al rimborso da parte del nudo proprietario.
Inoltre la figlia può cedere l'immobile gravato del diritto di usufrutto riconosciuto alla madre, che potrà continuare ad utilizzare il bene con gli obblighi previsti.

mercoledì 15 febbraio 2017

Regime per cassa: caso applicativo

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Oggi riportiamo un quesito uscito sul Sole24ore riguardo al regime di cassa, dove viene ribadito che per le fatture emesse nel 2016 non vale la data dell'incasso. Per ulteriori approfondimenti, leggete il nostro articolo sul regime di cassa.

QUESITO
Con il nuovo regime di cassa, le aziende che incassano le fatture dopo un certo periodo e, che quindi, si trovano ad avere le fatture emesse a fine 2016 incassate nel 2017, non si ritroveranno a dichiarare delle perdite o utili molto risicati? Inoltre dovranno rilevare per competenza i costi relativi al 2016, ma sostenuti nel 2017 (utenze, assicurazioni...), oltre a non rilevare più le rimanenze finali.

RISPOSTA
Nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, la legge di bilancio 2017 dispone che, al fine di evitare duplicazioni e salti di imposta, i componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il reddito in un anno non concorreranno a formare reddito negli anni successivi.
Ciò significa che le fatture emesse nel 2016 non concorreranno a formare il reddito nel 2017, in quanto hanno già concorso a formare il reddito del 2016 in virtù del principio di competenza, che doveva essere applicato: diventa quindi irrilevante il momento dell'incasso della fattura. Al contrario, l'emissione della fattura nel 2017, concorrerà a formare il reddito nel periodo in cui verrà riscossa, in quanto è dal 2017 che trova applicazione il criterio di cassa. In questo senso è corretto ipotizzare un reddito più basso nel 2017 per chi incasserà nel 2018.
Al 31 dicembre 2016, inoltre, vanno rilevati per competenza i costi che verranno sostenuti nel 2017, ma che sono di competenza nel 2016, ferma restando la loro non concorrenza al reddito nel momento del pagamento nel 2017.

martedì 14 febbraio 2017

Super e iper ammortamento: casi

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Oggi vediamo alcuni quesiti riguardanti le agevolazioni sull'ammortamento; vi rimandiamo agli articoli di questo blog dedicati al super e iper ammortamento per poter approfondire la normativa.

NO IPER-AMMORTAMENTO PER ACQUISTI 2016
E' possibile beneficiare dell'iper-ammortamento per beni acquistati nel 2016, ma messi in funzione nel 2017?
Risposta: No. La normativa prevede che l'acquisto deve essere effettuato nel 2017. E' sempre possibile il super-ammortamento.

NO SUPER-AMMORTAMENTO PER AUTO AGENTE
E' possibile usufruire del super-ammortamento nel caso di acquisto di autovetture da parte di agenti e rappresentanti?
Risposta: No. La normativa prevede che dal 2017 non sono più agevolabili le autovetture, anche se adibite a beni strumentali di un agente di commercio.

AGEVOLAZIONI SUI CANONI LEASING
L'agevolazione del super-ammortamento si può applicare ai canoni di leasing?
Risposta: Sì. La normativa prevede che l'agevolazione si applica sia agli ammortamenti, sia ai canoni di locazione finanziaria.

lunedì 13 febbraio 2017

Regime forfettario: contributi agevolati

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Oggi illustreremo come chi opera in regime forfettario può chiedere l'agevolazione sui contributi previdenziali che si pagano durante il corso dell'anno. Vedremo la normativa e le modalità di richiesta.

INTRODUZIONE
Il regime forfettario è stato introdotto dalla finanziaria 2015. E' prevista la possibilità di richiedere all'INPS una riduzione del 35% sul minimale contributivo.
NB: riguarda solo gli imprenditori individuali iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.

AMBITO APPLICATIVO
La riduzione del 35% riguarda
- sia i contributi dovuti sul minimale reddituale
- sia sull'eventuale quota di contributi dovuti per il reddito eccedente il minimale.

ADEMPIMENTI
Per avere tale agevolazione, occorre presentare domanda all'INPS; occorre distinguere tra:
* contribuente forfettario già in attività
Per chi aveva già presentato la domanda per il periodo 2016, NON dovrà ripresentarla per il 2017; infatti per i soggetti già beneficiari, il regime si continua ad applicare, a meno che non sia fatta espressa rinuncia.
Per chi invece non l'aveva presentata lo scorso anno, deve fare domanda all'INPS entro il 28/02/2017; quelle successive a tale data gli verrà riconosciuta l'agevolazione solo a partire dal 2018.
* contribuente forfettario che inizia l'attività
La domanda dovrà essere presentata con la massima tempestività dalla avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
In entrambi i casi deve essere presentata domanda telematicamente tramite il Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti.

venerdì 10 febbraio 2017

Iper ammortamento

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Dopo aver visto il super ammortamento, oggi vediamo un'altra agevolazione prevista per le imprese dal 2017: l'Iper ammortamento.

IPER AMMORTAMENTO

* Soggetti beneficiari
Possono beneficiarne solo le imprese, mentre sono esclusi i lavoratori autonomi e i contribuenti in regime forfettario.

* Entità agevolazione
Riconosciuto un costo maggiorato del 150% sul quale calcolare l'ammortamento.

* Beni agevolabili
Sono agevolabili i beni riportati in tabella A e B allegate alla legge di bilancio: in sostanza si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale.

* Acquisizione
L'impresa acquirente è tenuta a scegliere tra
- acquisire un'autocertificazione del legale rappresentante della ditta fornitrice,
- oppure, per gli acquisti superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche per l'iper ammortamento.

*Arco temporale
Devono essere acquisiti entro il 31/12/17 oppure entro il 30/06/18 a condizione che sia stato accettato l'ordine di acquisto e pagato un acconto di almeno il 20% entro fine 2017.

* Aspetti particolari
E' possibile cumulare l'iper ammortamento con il super ammortamento.
Comunque per l'iper ammortamento non basta il mero investimento, ma è necessario che avvenga anche la "procedura di integrazione nel sistema aziendale", cioè è necessario che avvenga l'effettivo funzionamento finalizzato al miglioramento tecnologico.

giovedì 9 febbraio 2017

Super ammortamento

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Nei prossimi due articoli che vi proponiamo, parleremo di due agevolazioni previste per le imprese: il Super ed Iper ammortamento. Iniziamo con il Super ammortamento

SUPER AMMORTAMENTO

* Soggetti beneficiari
Possono beneficiarne sia imprese che lavoratori autonomi.
Sono esclusi i contribuenti in regime forfettario e le imprese marittime.

* Entità agevolazione
Riconosciuto un costo maggiorato del 40% sul quale calcolare l'ammortamento.
Caso particolare: nel caso si sia beneficiato di un contributo, la maggiorazione si calcola sul costo al netto del contributo ricevuto.

* Beni agevolabili
In linea generale i beni materiali strumentali (compresi i beni inferiori a 516,45 euro). Sono esclusi i beni immateriali, beni "merce", materiali di consumo, fabbricati e costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

* Acquisizione
Si possono acquisire tali beni tramite acquisto, leasing, costruzioni in economia, contratto di comodato. Sono esclusi i contratti di locazione operativa e noleggio.

* Arco temporale
Devono essere acquisiti entro il 31/12/17 oppure entro il 30/06/18 a condizione che sia stato accettato l'ordine d'acquisto e pagato un acconto di almeno il 20% entro fine 2017.

* Effetti fiscali
Ai fini IRAP non si riscontra alcun effetto; l'agevolazione incide solo su IRPEF e IRES. In oltre non produce effetti:
- in caso di cessione del bene dal punto di vista di plus/minus valenze
- in caso di compunto del limite triennale pari a 15.000 euro in materia di acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi
- in ambito di test di operatività delle società di comodo.

Novità 2017
Vengono escluse le auto ad uso promiscuo, almeno che non siano considerati strumentali, come ad esempio taxi, autonoleggio, autoscuole...

mercoledì 8 febbraio 2017

Cedolare secca: rinnovo e sfratto

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Oggi analizziamo 3 quesiti che riguardano gli affitti con cedolare (per approfondimenti, guarda questo articolo).

QUESITO 1
E' obbligatorio inviare la raccomandata all'inquilino se l'opzione della cedolare secca risulta dal contratto?
Risposta
Se nel contratto vengono riportate non solo l'opzione per la cedolare, ma anche la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali del canone, non occorre inviare alcuna raccomandata.

QUESITO 2
Si è provveduto allo sfratto a seguito di mancati pagamenti del canone. Considerando che il conduttore è ancora dentro l'immobile, è possibile non dichiarare l'affitto?
Risposta
Con lo sfratto si ritiene risolto il contratto; quindi, dalla data della risoluzione, accertata nella sentenza, il proprietario non è più tenuto a dichiarare il reddito di locazione, anche se il conduttore non ha rilasciato l'immobile.
NB: per quanto riguarda la revoca, vi suggeriamo di leggere il seguente post.

QUESITO 3
Con le novità della legge finanziaria (si veda anche il seguente articolo) è sempre previsto l'obbligo di comunicare il rinnovo? Caso di contratto 4+4.
Risposta
In caso di mancata comunicazione della proroga del contratto, resta valida l'opzione già espressa per la cedolare secca sugli affitti, se è stato tenuto un comportamento concludente.
L'obbligo della comunicazione è da sempre previsto allo scopo di versare l'imposta di registro qualora non si sia optato per la cedolare. Quindi la comunicazione dev'essere effettuata già al termine del primo quadriennio con il modello RLI.

martedì 7 febbraio 2017

Bonus mobili: anche per comodatario

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Oggi vediamo un caso riguardante il bonus mobili (per approfondimenti rimandiamo a questo articolo), con un accenno anche ai lavori che possono usufruire della detrazione al 50%.

CASO
Il padre da in comodato d'uso gratuito al figlio un'abitazione su i quali devono essere svolti alcuni lavori.
Il contratto è regolarmente registrato.
I lavori riguardano la sostituzione della doccia, istallazione di un impianto d'allarme, impianto di climatizzazione e sostituzione di un infisso.
Quali lavori possono usufruire delle detrazioni al 50%? E' possibile beneficiare del bonus mobili?

SOLUZIONE
La semplice sostituzione della doccia è un intervento di manutenzione ordinaria. Gli altri interventi (impianto di allarme, sostituzione infisso e impianti di climatizzazione) possono beneficiare delle detrazioni del 50% e, di conseguenza, è possibile beneficiare del bonus mobili.
Se le spese sono sostenute direttamente dal comodatario, a fronte di un contratto registrato (fatture e bonifici intestati al beneficiario), anche le detrazioni spettano a quest'ultimo.

lunedì 6 febbraio 2017

Detrazione 50%: non incide il cambio di residenza

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Oggi vediamo un caso riportato dal Sole24ore, dove si analizza il legame tra detrazioni al 50% e cambio residenza.

CASO
Effettuati lavori di ristrutturazione sulla prima casa, sui quali usufruisco delle detrazioni al 50% delle spese sostenute.
Prima dei 10 anni, cambio di residenza e adibisco a casa vacanze l'edificio sul quale ho fatto i lavori.
Posso continuare a portare in detrazione le spese di ristrutturazione effettuate?

NORMATIVA
Le detrazioni per interventi di ristrutturazione non riguardano solo la prima casa, ma tutti gli immobili detenuti.

SOLUZIONE
Il trasferimento della residenza non impedisce di continuare ad esercitare il diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute fino alla scadenza del decennio.

ATTENZIONE
In caso si fosse beneficiato invece delle agevolazioni prima casa riguardanti imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, il cambio di residenza comporterebbe la decadenza da tale agevolazioni.

venerdì 3 febbraio 2017

Agevolazioni prima casa: decadono dopo il divorzio?

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Oggi vediamo un quesito riguardo alle agevolazioni prima casa; in particolare, in caso di divorzio, dove la disciplina è vista in modo differente da Agenzia delle Entrate e Cassazione.

CASO
Acquisto prima casa al 50% dai conviventi. La convivenza giunge al termine, e l'ex cede il proprio 50%. Tale cessione avviene entro i 5 anni di decadenza del beneficio. Perde l'agevolazione?

NORMATIVA
E' previsto che per chi compra la prima casa può beneficiare di 
- un'imposta di registro pari al 2% e imposte ipotecarie e catastali a 50 euro ciascuna
- oppure, iva al 4% e imposte ipotecarie e catastali a 200 euro ciascuna.
Nel caso di rivendita entro i 5 anni dall'acquisto, decade il beneficio e bisogna pagare con ravvedimento la differenza, almeno che non sia acquistata entro un anno un'altra casa da adibire ad abitazione principale.

ANALISI DEL CASO
La convivente acquista l'altro 50% dell'abitazione acquistata con il convivente, fruendo delle agevolazioni prima casa.
Viceversa l'ex convivente, vendendo la sua quota prima dei 5 anni, decadrà dai benefici con riferimento al 50% della casa acquistata a suo tempo, e in tal caso deve corrispondere la differenza di imposta tra quella ordinaria e quella agevolata, più interessi e sanzioni del 30%.

DOTTRINA
Secondo la Cassazione la decadenza non opera se il convivente, entro un anno dalla vendita, acquista una nuova prima casa.
L'agenzia delle Entrate invece non ha recepito questa interpretazione; ciò non toglie che potrà essere fatto valere in sede di contenzioso tributario.

giovedì 2 febbraio 2017

Disabili: iva agevolata sui veicoli

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Oggi illustriamo gli aspetti che riguardano la possibilità di acquistare un auto per disabili con l'Iva al 4%, anziché al 22%, analizzando requisiti e condizioni.

AMBITO SOGGETTIVO
Possono richiedere l'iva agevolata:
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione (necessario certificato Asl legge 104/'92);
- non vedenti o sordi (necessario certificato della Commissione medica pubblica che attesti la condizione);
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ad essi il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo).
NB: per chi è affetto dalla sindrome di down è valida la certificazione rilasciata dal medico di base, in sostituzione a quello emesso dalla Commissione medica.

AMBITO OGGETTIVO
L'iva agevolata riguarda:
- acquisto autovetture di cilindrata fino a 2.000 (benzina) o 2.800 (diesel);
- acquisto contestuale di optional;
- acquisto di prestazioni di adattamento di veicoli;
- riparazione degli adattamenti.
L'acquisto deve essere effettuato dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (quindi sono esclusi autoveicoli intestati ad altre persone).

ADATTAMENTI
Tra gli adattamenti rientrano: pedana sollevatrice, scivolo, braccio sollevatore, sedile scorrevole/girevole, sistema di ancoraggio delle carrozzelle, sportello scorrevole ed altri adattamenti, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale.
Non è da considerarsi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional" o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

LIMITI TEMPORALI
L'iva del 4% non ha limiti di valore, ma temporali: può essere richiesta una sola volta nel corso di 4 anni. E' possibile riottenere il beneficio solo se il primo veicolo beneficiato:
- è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione;
- oppure è stato rubato e non ritrovato (da esibire la denuncia di furto).
NB: se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi 2 anni, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni (4%).

mercoledì 1 febbraio 2017

Mutuo cointestato: detrazione al 50%

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Oggi vi proponiamo un altro caso uscito sul Sole24ore, che riporta un altro esempio di "beneficio fiscale limitato" nel caso si facciano errori sulle spese dove è riconosciuta una detrazione.

CASO
Figlio ha acquistato la prima casa. Ha acceso un mutuo che però è cointestato con il padre. Visto che è il figlio che in realtà paga le rate del mutuo, è possibile detrarre l'intero importo degli interessi?

REGOLA
Il presupposto per poter beneficiare della detrazione è la titolarità del mutuo.

SOLUZIONE
Anche se ha sostenuto per intero l'onere economico, il figlio potrà fruire della detrazione degli interessi passivi nella misura del 50%.

NB: è un caso molto simile a riportato nell'articolo di ieri, dove in particolare si parla di detrazioni riguardante le ristrutturazioni; dagli un'occhiata.