mercoledì 31 luglio 2019

Novità del decreto Crescita


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Nell'articolo di oggi diamo un veloce elenco delle novità più importanti del decreto crescita

SUPER AMMORTAMENTO 2019

Riconosciuto un costo maggiorato del 30% sui beni strumentali nuovi, ad esclusione dei mezzi di trasporto, acquistati entro il 31/12/19 e pagati almeno il 20% entro tale data e saldato entro il 30/06/2020.

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

La deduzione Imu sui beni immobili strumentali è la seguente:
- 50% nel 2018;
- 60% nel 2019 e 2020;
- 70% nel 2021;
- 100% nel 2022.

COMUNICAZIONE PROROGA CEDOLARE SECCA

Soppressa la sanzione prevista in caso di mancata comunicazione della proroga o risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

TERMINE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Come anticipato, la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

RAVVEDIMENTO OPEROSO FRAZIONATO

Si potrà effettuare il ravvedimento operoso con versamenti frazionati solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

martedì 23 luglio 2019

Corrispettivi telematici: escluso il commercio elettronico

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Dal 1° gennaio 2020 ci sarà l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro).

CORRISPETTIVI COMMERCIO ELETTRONICO

Se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene online, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applica l'esonero da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Considerando questo, il 19 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico sono esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

lunedì 1 luglio 2019

Proroga tasse: anche minimi e forfettari

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Nell'articolo di oggi riportiamo il comunicato dell'Agenzia delle entrate che conferma la proroga anche per i minimi e i forfettari.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio 

C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita). 

Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:  esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,  dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA. 

Termini di versamento - I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.

Contribuente "minimo" a carico

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Nell'articolo di oggi affrontiamo un caso riguardante la possibilità di avere un familiare "minimo" sempre a carico.


CASO


Mio figlio è contribuente minimo e ha dichiarato ricavi inferiori a 2.840,51 euro. Può essere ritenuto a carico? Eventualmente quali spese posso portare in detrazione?


NORMATIVA


Poiché il contribuente è titolare esclusivamente di un reddito conseguito in regime cosiddetto di vantaggio non superiore a 2.840,51 euro, può qualificarsi fiscalmente a carico dei genitori.

CONCLUSIONE

Pertanto potranno pertanto detrarre/dedurre le spese sostenute in suo favore; a tal fine occorre tuttavia che l'onere economico delle stesse sia rimasto a loro carico. Inoltre, i contributi previdenziali obbligatori potranno essere dedotti dai genitori (quadro LM del modello Redditi persone fisiche) per la parte che non trova capienza nel reddito conseguito dal figlio nel regime di vantaggio.