mercoledì 8 febbraio 2017

Cedolare secca: rinnovo e sfratto

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Oggi analizziamo 3 quesiti che riguardano gli affitti con cedolare (per approfondimenti, guarda questo articolo).

QUESITO 1
E' obbligatorio inviare la raccomandata all'inquilino se l'opzione della cedolare secca risulta dal contratto?
Risposta
Se nel contratto vengono riportate non solo l'opzione per la cedolare, ma anche la rinuncia agli aggiornamenti contrattuali del canone, non occorre inviare alcuna raccomandata.

QUESITO 2
Si è provveduto allo sfratto a seguito di mancati pagamenti del canone. Considerando che il conduttore è ancora dentro l'immobile, è possibile non dichiarare l'affitto?
Risposta
Con lo sfratto si ritiene risolto il contratto; quindi, dalla data della risoluzione, accertata nella sentenza, il proprietario non è più tenuto a dichiarare il reddito di locazione, anche se il conduttore non ha rilasciato l'immobile.
NB: per quanto riguarda la revoca, vi suggeriamo di leggere il seguente post.

QUESITO 3
Con le novità della legge finanziaria (si veda anche il seguente articolo) è sempre previsto l'obbligo di comunicare il rinnovo? Caso di contratto 4+4.
Risposta
In caso di mancata comunicazione della proroga del contratto, resta valida l'opzione già espressa per la cedolare secca sugli affitti, se è stato tenuto un comportamento concludente.
L'obbligo della comunicazione è da sempre previsto allo scopo di versare l'imposta di registro qualora non si sia optato per la cedolare. Quindi la comunicazione dev'essere effettuata già al termine del primo quadriennio con il modello RLI.

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