venerdì 31 marzo 2017

Eliminazione barriere architettoniche: caso

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In questo articolo vediamo un caso riguardante l'abolizione di barriere architettoniche.

CASO
Per un invalido civile al 75%, sono state sostituite delle porte basculanti manuali con 2 portoni sezionali motorizzati per accedere al box auto.
E' possibile beneficiare delle detrazioni del 50% e l'iva al 4%?
Il beneficiario può essere esclusivamente l'invalido, o può essere anche il coniuge?

NORMATIVA
Rientrano tra i lavori di ristrutturazione edilizia su cui è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, quelle relative alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Ad esempio, esse devono riguardare spese riguardanti ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Per le prestazioni di servizi relative all'appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l'Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

DETRAZIONE E IVA
Non siamo in presenza di installazione di ascensore o piattaforma elevatrice o adeguamento dello stesso, ma vengono sostituite due porte. 
Pur se tali porte consentono all'invalido di utilizzare l'ascensore, per l'edilizia si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22% in quanto intervento di manutenzione straordinaria. L'Iva sarebbe al 10% se si trattasse di intervento più complesso, cioè di restauro o ristrutturazione edilizia.
In ogni caso è consentita la detrazione del 50%.

CHI DETRAE?
Il beneficiario della detrazione è il soggetto che sostiene le spese (titolare delle fatture e dei bonifici), cioè l'invalido proprietario, o detentore del fabbricato, o il familiare convivente. In caso di incapienza di uno dei due coniugi, la detrazione compete anche al 100% al coniuge capiente che sostiene le spese.

giovedì 30 marzo 2017

Bonus mobili: solo uno per alloggio

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In questo articolo affrontiamo un caso riguardante il bonus mobili, analizzando se è possibile beneficiarne più volte sul solito alloggio.

CASO
In una precedente ristrutturazione ho fruito del bonus mobili nel limite massimo.
Ora sto eseguendo un altro lavoro di ristrutturazione sul solito appartamento; è possibile usufruire un'altra volta del bonus mobili?

NORMATIVA
La detrazione del 50% per l'acquisto di mobili si applica su un importo complessivo di 10.000 euro; tale ammontare deve essere calcolato considerando tutte le spese sostenute, anche nel caso siano stati eseguiti più interventi edilizi sulla stessa unità immobiliare (circolare 11/E del 2014).

RISPOSTA
Pertanto, avendo già fruito del plafond massimo di spese per immobili pari a 10.000 euro, non è possibile, anche in presenza di un nuovo intervento sempre sullo stesso fabbricato, accedere nuovamente al bonus mobili. 

mercoledì 29 marzo 2017

Detrazioni: cambio destinazione

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Come si devono trattare le spese di ristrutturazione che portano ad un cambio di destinazione e un aumento delle unità immobiliari? Vediamo un caso che tratta questa problematica e cosa dice la normativa.

CASO
Il contribuente sta eseguendo dei lavori di ristrutturazione su un'unità A/3 e un C/2, facenti parte dello stesso edificio, ma il C/2 non risulta pertinenza dell'A/3, in quanto fino ad ora utilizzato in attività di impresa. Con i lavori verranno a formarsi 4 unità abitative. Al contribuente spettano due plafond di 96.000 euro?

NORMATIVA SU UNITA' IMMOBILIARI
Nell'ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari, la detrazione del 50% si applica nei limiti di 96.000 euro con riferimento al numero delle unità esistenti all'inizio dell'intervento.

RISPOSTA
Nel caso, l'unità abitativa era una sola, ma la normativa prevede altro...

NORMATIVA CAMBIO DI DESTINAZIONE
Possono ricomprendersi tra gli interventi che possono beneficiare della detrazione del 50% anche il mutamento della destinazione d'uso di edifici, non solo rurali, ma di qualsiasi specie.

CONCLUSIONE
Per la seconda unità, la detrazione si applica come intervento di cambio di destinazione d'uso.
Quindi per il caso in questione, il passaggio da due a 4 unità abitative, consente l'applicazione della detrazione su un importo pari a 192.000 euro, cioè pari a 96.000 per 2.

martedì 28 marzo 2017

Detrazioni: no chiusura del terrazzo

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In questo articolo vediamo un caso molto frequente di lavori fatti in un immobile: la chiusura del terrazzo. Analizziamo un caso per capire quando è possibile beneficiare della detrazione del 50%.

CASO
Il contribuente vuole chiudere una parte del terrazzo per adibirlo a locale di sgombero-magazzino. Può beneficiare della detrazione del 50%?

NORMATIVA
Per gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, la detrazione del 50% compete solo se i lavori siano diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse, in modo tale da non realizzare un nuovo vano.

RISPOSTA
Nel caso proposto, il terrazzo viene completamente chiuso e, quindi, si realizza una nuova superficie.
Considerando tutto ciò, non è possibile detrarre la spesa.

lunedì 27 marzo 2017

Assicurazione vita: detrazioni previste

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In questo articolo vediamo cosa prevede la normativa riguardo alla detrazione delle assicurazioni "vita", analizzando quali possono essere portare in detrazione e quanto è il limite massimo previsto.

TIPOLOGIE
Possono essere portate in detrazione le seguenti polizze vita:
- le assicurazioni vita e infortuni con contratti stipulati sino al 31/12/2000
- le assicurazioni rischio morte e invalidità superiori al 5% contratti dal 01/01/2001
- le assicurazioni rischio di non autosufficienza contratti dal 01/01/2001.
NB: attenzione quindi alla data di stipulazione!!

LIMITI DI DETRAZIONE
La detrazione di queste assicurazioni è del 19%, ma presentano due limiti distinti:
- per l'assicurazione rischio morte e invalidità l'importo massimo è di 530,00 euro
- per le assicurazioni rischio di non autosufficienza, l'importo non deve superare i 1.291,14 euro, considerando anche i premi versati per rischio morte e invalidità.

ESEMPIO
Mettiamo abbia versato:
- premi per rischio morte: 1.000 euro
- premi rischio di non autosufficienza 2.000 euro
In dichiarazione riporterò:
- 530 euro per il rischio morte (nel 730 rigo E8 - codice 36)
- 761 euro (ovvero 1291,14-530) per il rischio di non autosufficienza (nel 730 rigo E9 - codice 39).