martedì 17 gennaio 2017

Detrazione 50% - 65%: casi e questioni

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Oggi riproponiamo alcune risposte de “L'esperto risponde” del Sole24ore riguardante i “bonus mobili” (che abbiamo trattato in questo articolo) e le detrazioni sulle ristrutturazioni.

BONUS MOBILI: LAVORI DAL 01/01/2016
Nel quesito si richiede precisazioni sul legame temporale che deve esserci tra il bonus mobili e le ristrutturazioni.
La finanziaria prevede che nel 2017 il bonus mobili si applica in presenza di interventi di ristrutturazione che fruiscono della detrazione del 50% (non trova applicazione quella del 65% relativo al risparmio energetico). La proroga viene riconosciuta ai soggetti che hanno avviato interventi a decorrere dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli iniziati antecedentemente.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2017 il bonus mobili trova applicazione a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima del 01/01/2016.

Il 50% RICONOSCIUTO SE BOX GIA' PERTINENZIALE
Il quesito propone questo caso: necessità di lavori su un garage da ristrutturare comprato prima della costruzione adiacente della prima casa. E' possibile farsi riconoscere i lavori eseguiti nel box auto?
La regola prevede che la pertinenzialità deve esistere prima dell'inizio dell'intervento o, al massimo, è riconosciuta la detrazione del 50% se costruito ex-novo insieme all'abitazione. Quindi l'unica soluzione è demolire il box auto e ricostruirlo insieme all'abitazione principale.
NB: comunque i lavori relativi al box auto non viene mai riconosciuta la possibilità di usufruire del bonus mobili.

RISCALDAMENTO: 65% PER I CONTROLLI DA REMOTO
Nel caso riportato si chiede se le spese per apparecchiature domotiche relative al controllo luci, tapparelle o impianti ed apparecchi video, possono fruire della detrazione del 65%.
Dal 01/01/2016 è riconosciuta la detrazione del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza (cioè da remoto) degli impianti di riscaldamento, produzione d'acqua calda o di climatizzazione volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti.
Quindi non rientrano le spese per interventi relativi ad apparecchiature domotiche, che, tuttavia, possono fruire della detrazione del 50%.

LAVORI ESTERNI ED INTERNI: DOPPIA LIMITE
Nel caso viene chiesto se il limite dei 96.000 euro relativo alle detrazioni di ristrutturazione vale come unico per un contribuente che ha svolto sia lavori interni all'appartamento che esterni relativamente alla facciata del palazzo.
Si tratta di due lavori differentiuno riguarda le parti comuni; l'altro riguarda una singola unità immobiliare.
L'importo dei 96.000 euro è da considerarsi per ciascuno dei due lavori. Solo se entrambi i lavori fossero stati fatti internamente (o entrambi esternamente) il limite dei 96.000 euro doveva considerarsi unico.

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