mercoledì 25 gennaio 2017

Detrazione interessi mutuo: caso trasferimento

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Oggi analizziamo un caso particolare riguardante la detrazione degli interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale; in particolare vedremo quando è possibile la detrazione in caso di trasferimento della dimora abituale.

CASO
Nel 2014 acquistato immobile adibito ad abitazione principale. Stipulato mutuo per l'acquisto, beneficiando della detrazione degli interessi pagati.
Nel 2016 trasferimento della residenza per motivi di lavoro in comune limitrofo. E' possibile detrarre ancora gli interessi?

NORMATIVA
E' riconosciuta la detrazione del 19% degli interessi pagati sul mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, cioè dell'unità immobiliare in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Tale unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla data di acquisto e deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

TRASFERIMENTO DIMORA
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (es. trasferimento nel 2016, il diritto è perso nell'anno di imposta 2017). Se il contribuente ritorna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

ECCEZIONI
Il diritto alla detrazione NON viene MAI meno qualora il trasferimento sia causato da motivi di lavoro (anche se dovesse essere locato) o dal ricovero permanente (in tal caso non potrà essere locato, pena la perdita della detrazione).
Il diritto alla detrazione NON è perso nemmeno nell'ipotesi di trasferimento in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.

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