Oggi vediamo un caso riguardante le ristrutturazioni e la mancanza di bonifico, analizzando cose è stato detto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E/2016.
CASO
Nel 2015 installato un impianto di climatizzazione a pompa di calore. Pagamento effettuato con assegno bancario. E' Possibile detrarlo dopo i chiarimenti della circolare 43/e/2016?
NORMATIVA
Secondo tale circolare, non si decade dai benefici fiscali se il pagamento avviene mediante assegno o bonifico incompleto. Se il bonifico risulta incompleto o mancante, e non può essere emesso nuovamente, il beneficio è comunque riconosciuto a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che "i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito". Tale documentazione deve essere conservata ed esibita dal contribuente al Caf che presta l'assistenza alla dichiarazione dei redditi, oppure, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.
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