Nell'articolo di oggi proponiamo due casi relativi alla possibilità di usufruire del bonus mobili.
CASO
E' possibile accedere al bonus mobili se si sostituisce la porta di ingresso? E nel caso dovessi sostituire gli infissi delle finestre?
NORMATIVA
La sostituzione della porta d'accesso all'appartamento fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Per quanto riguarda gli infissi, quelli esterni (es. finestre) sono agevolabili come spese di ristrutturazione, mentre quelli interni non sono considerati opere edili, ma oggetti di arredo.
CONCLUSIONE
Quindi sia la sostituzione della porta di ingresso, sia la sostituzione degli infissi esterni, possono far accedere al bonus mobili.
NB: la detrazione per il risparmio energetico non consente l'accesso al bonus mobili, ma solo le spese di ristrutturazione.
Oggi analizziamo un caso che riguarda l'agevolazioni (in questo caso quelli prima casa) e la separazione dal coniuge.
CASO
Sono unico proprietario di un immobile acquistato nel 2005 con agevolazione "prima casa". Nel 2012 mi sono separato e il giudice ha assegnato l'immobile alla ex moglie e al figlio. Se acquisto una nuova abitazione, posso usufruire dell'agevolazione prima casa?
NORMATIVA
E' previsto che la proprietà di un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" preclude la possibilità di poter nuovamente fruire delle agevolazioni per l'acquisto di un altro immobile. L'assegnazione attribuisce al coniuge un diritto personale (e non reale) di godimento, senza cioè incidere sulla proprietà.
CONCLUSIONE
Quindi il marito non potrà beneficiare di nuovo delle agevolazioni "prima casa" perchè, appunto, per il beneficio occorre che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, di un'altra abitazione per il cui acquisto si sia fruito dell'agevolazione.
Oggi affrontiamo un caso particolare relativo all'agevolazione prima casa.
CASO
Cosa succede all'agevolazione prima casa se anche uno solo dei coniugi trasferisce la residenza altrove, anche nel caso in cui siano separati di fatto?
NORMATIVA
Se la casa è di proprietà esclusiva di un coniuge che vi mantiene la residenza, il fatto che i coniugi siano sposati in regime di comunione legale dei beni e che l'altro coniuge stabilisca la propria residenza in un'altra abitazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali "prima casa".
CONCLUSIONE
Nel caso proposto, quindi, l'agevolazione prima casa rimane al coniuge che mantiene la propria residenza presso quell'abitazione di sua proprietà esclusiva.
Nell'articolo di oggi percorriamo le regole generali riguardante la detrazione degli interessi passivi su mutuo.
REGOLA GENERALE
Gli interessi passivi su mutui danno diritto alla detrazione del 19% secondo i limiti e le condizioni a seconda della diversa finalità del mutuo contratto dal contribuente.
La detrazione spetta con riferimento agli interessi pagati, a prescindere dalla scadenza della rata. Comprende:
- l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta
- la commissione spettante agli istituti per l'attività di intermediazione
- gli oneri fiscali, compresa l'imposta per l'iscrizione o cancellazione di ipoteca e imposta sostitutiva sul capitale prestato
- le spese di istruttoria
- le spese di perizia tecnica
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo.
SPESE ESCLUSE
Sono escluse dalla detrazione
- le spese di assicurazione dell'immobile
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita
- le imposte di registro, Iva, ipotecarie e catastali connesse al trasferimento dell'immobile
- gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo.
LIMITI DI DETRAIBILITA'
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Nel caso di mutuo cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell'altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell'anno di imposta in cui si fruisce della detrazione.