Oggi vediamo di analizzare i controlli che effettua il Sdi sulle fatture elettroniche.
CASO
Il Sdi effettua controlli riguardo al limite temporale dell'invio della fattura elettronica?
NORMATIVA
Al momento della ricezione del file fattura, il Sdi effettuerà i controlli riguardo i seguenti aspetti:
- nomenclatura e unicità del file trasmesso
- dimensioni del file
- integrità del documento (se firmato)
- coerenza e validità del contenuto della fattura
- unicità e recapitabilità della fattura.
Riguardo alla coerenza, il sistema verifica unicamente che la data di emissione (indicata in "dati generali"), non sia successiva alla data in cui il file è ricevuto dal Sdi. In caso contrario il file sarà scartato con il codice errore "00403 - data successiva alla data di ricezione".
CONCLUSIONE
Pertanto il sistema non rileva come errore la circostanza che l'invio della fattura non sia effettuato entro i termini previsti, ossia entro le ore 24 del giorno di emissione.
Tuttavia, la tardiva fatturazione sarà punibile ex art. 6 del Dlgs 471/1997, ma in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, la fattura generata e inviata con un minimo ritardo, non sarà sanzionata qualora non pregiudichi la liquidazione periodica dell'imposta (come chiarito dalla circolare 13/E/2018).
Di conseguenza gli invii effettuati entro il termine per la liquidazione Iva non dovrebbero essere sanzionati.
Oggi analizziamo il caso in cui la fattura elettronica sia inviata errata e come si deve provvedere alla sua correzione.
CASO
E' possibile procedere all'annullamento di un file trasmesso per errore? In tal caso, come si procede?
PREMESSA
Prima di inviare la fattura al destinatario, lo Sdi effettua i controlli individuati nelle specifiche tecniche e, in caso di esito negativo la fattura si considera non emessa. Di conseguenza, il fornitore che per errore ha trasmesso il documento Xml, scartato dal Sdi, non deve porre in essere particolari adempimenti, in quanto è come se la fattura non fosse mai stata emessa ed inviata.
NORMATIVA
Qualora il Sdi abbia rilasciato al trasmittente una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di recapito, la fattura si considera emessa in quanto il file ha superato i controlli del Sistema. In questa ipotesi, non è possibile per il trasmittente annullare l'invio, ma dovrà emettere una nota di variazione, la quale dovrà essere veicolata sempre tramite il Sdi (codice TD04 per le note di credito).
CONCLUSIONE
Si presti attenzione a verificare che in questo caso la nota di variazione in formato Xml non sia scartata, poichè in caso contrario, la fattura originariamente inviata non perde efficacia. L'eventuale ricevuta di scarto, può essere sanata rinviando la nota di variazione corretta entro 5 giorni effettivi.
Oggi parliamo di come dobbiamo comportarci con la fattura elettronica in caso di merce esportata.
CASO
Emettiamo fattura a persona giuridica italiana con merce consegnata all'estero. Alla dogana cosa dobbiamo consegnare?
NORMATIVA & CONCLUSIONE
Lo sdoganamento della merce e la fatturazione seguono due strade diverse; quindi
- l'operatore emetterà nei confronti del cliente nazionale una fattura elettronica, trasmettendola allo Sdi
- per presentare le merci in dogana, sarà utilizzabile una fattura pro forma, ovvero la copia identica della fattura trasmessa allo Sdi.
Oggi vediamo cosa viene previsto riguardo le tempistiche di fatturazione elettronica.
CASO
E' vero che le fatture elettroniche devono essere inviate entro le ore 24 del giorno che ho imputato nel tag "data fattura"?
NORMATIVA
Esistono due tipi di fatture:
* Fattura immediata
Il documento deve essere emesso al momento di effettuazione dell'operazione. L'adempimento in parola deve ritenersi soddisfatto qualora l'operatore emetta la fattura entro le ore 24 del giorno in cui, nei termini sopra esposti, è stata effettuata l'operazione.
* Fattura differita
Qualora il fornitore, nell'arco dello stesso mese, effettui più operazioni a favore del medesimo cliente, può emettere la cosiddetta fattura differita.
La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e, al momento della registrazione nel registro Iva vendite, il fornitore indicherà il mese di riferimento ai fini di una corretta liquidazione; non è necessario, quindi, che la fattura riporti l'ultimo giorno del mese di riferimento.
La fattura differita dovrà comunque essere trasmessa entro le ore 24 del giorno indicato come data di emissione.
CONCLUSIONE
La data di emissione della e-fattura è quella riportata nella sezione "dati generali" del file, a prescindere dall'effettiva trasmissione, la quale può essere contestuale o successiva a quella indicata come data di emissione, in quanto se antecedente il Sistema di interscambio procederà allo scarto del file. In quest'ultima ipotesi, il trasmittente avrà 5 giorni effettivi, e non lavorativi, per correggere il documento e rinviarlo.
Si suggerisce, pertanto, di inviare le fatture al Sdi qualche giorno prima della fine del mese e in concomitanza di giorni lavorativi.
Oggi vediamo la fattura elettronica riguardo le fatture riguardanti operazioni con l'estero.
CASO
Nel caso in cui venga effettuato l'invio allo Sdi delle fatture indirizzate a soggetti non residenti, per evitare l'esterometro, tali fatture dovranno avere una numerazione dedicata e differente a quelle italiane?
NORMATIVA
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile non presentare, per le sole fatture emesse verso soggetti esteri, il cosiddetto "esterometro" se le stesse fatture vengono trasformate in elettroniche.
CONCLUSIONE
Lo Sdi è un sistema di interscambio e non un gestionale: quindi non vi è alcun controllo della progressività del numero di protocollo della fatturazione.
Esempio: se l'ultima fattura attiva elettronica ha protocollo numero 100, la successiva fattura cartacea emessa nei confronti di soggetti non residenti in Italia avrà protocollo 101 e così via.
Oggi analizziamo un caso dove è presente un'operazione "fuori campo Iva" e come ci si deve comportare con la fattura elettronica.
CASO
Vedo ricariche telefoniche. Essendo operazioni non soggette ad Iva, devo emettere fattura elettronica?
PREMESSA
Le operazioni indicate nel quesito sono soggette al regime "monofase", di cui all'articolo 74, comma 1, del DPR 633/72, e sono caratterizzate da uno speciale regime in base al quale l'imposta non è applicata nei singoli passaggi commerciali con il meccanismo rivalsa-detrazione, ma è dovuta soltanto dal primo soggetto cedente.
Ne consegue che tale operazione (per la quale l'emissione della fattura è già oggi obbligatoria) per il cessionario risulta essere "non soggetta", in quanto "fuori campo Iva" ex articolo 2 del DPR 633/1972.
CONCLUSIONE
Nonostante l'operazione sia fuori campo, la fattura dovrà comunque essere emessa dal 1° gennaio in modalità elettronica e trasmessa allo Sdi. Il codice dell'operazione da usare sarà "N2".
Oggi vediamo cosa è previsto per quanto riguarda gli errori sulle fatture elettroniche e l'emissione della nota di variazione.
CASO
Invio una fattura elettronica, ma deve essere corretta. Cosa devo fare per quanto riguarda la nota di variazione?
NORMATIVA
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le note di variazione valgono le solite regole per le fatture elettroniche. Quindi, per sanare un errore commesso nella fattura trasmessa e accettata dallo Sdi, dovrà:
- generare la "nota di variazione" in Xml e trasmessa allo Sdi, annullando la fattura trasmessa
- generare la nuova fattura corretta con un nuovo numero di protocollo iva (sempre in formato Xml e trasmessa allo Sdi).
CONCLUSIONE
Con riferimento alle note di variazione, nell'ipotesi in cui il cedente abbia eseguito la registrazione contabile della fattura per la quale abbia ricevuto una notifica di scarto dallo Sdi, si potrà fare esclusivamente una nota di variazione ai soli fini contabili, cioè interni, senza effettuare la trasmissione della stessa allo Sdi.
Invece per sanare l'errore sarà sufficiente inviare la fattura identica corretta del suo errore, in quanto lo scarto da parte dello Sdi determina che la fattura si consideri come non emessa.
Oggi trattiamo un altro caso riguardante la fattura elettronica e l'obbligo o meno di firma digitale.
CASO
Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una srl può usare qualsiasi firma digitale? O è necessaria la firma dell'amministratore o persone delegate?
NORMATIVA
Nelle fatture elettroniche aventi a oggetto rapporti B2B la firma digitale non è obbligatoria, a differenza di quanto previsto nei rapporti con la Pa.
CONCLUSIONE
Nel caso in chi la firma fosse apposta, ne sarà verificata la validità dallo Sdi e, se tale verifica dovesse avere esito negativo, si avrà lo scarto della fattura.
CHI FIRMA?
La firma dovrà appartenere al soggetto che emette la fattura, quindi:
- al cedente, se emette direttamente (nel caso di società dovrà appartenere al rappresentante legale);
- al terzo incaricato, se è quest'ultimo delegato alla predisposizione della fattura del cedente, che invierà il flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale.
NOTA: a prescindere dal soggetto che appone la firma, la responsabilità fiscale resta sempre in capo al cedente.
Vediamo oggi un caso riguardante la fatturazione elettronica nei confronti di soggetti privati.
CASO
Le strutture sanitarie dal 2019 saranno obbligate a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il paziente può pretendere di ricevere una copia cartacea o in pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo o è tenuto a scaricarla dallo Sdi?
NORMATIVA
In base ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, il cittadino senza partita Iva potrà scegliere di ricevere dal cedente una copia informatica (anche Pdf) o analogica (cartacea) della fattura elettronica.
CONCLUSIONE
Se fornisce un indirizzo Pec, il cedente dovrà compilare in sede di emissione della fattura, oltre al codice convenzionale "0000000" il campo "PEC destinatario", così lo stesso sistema Sdi recapiterà la fattura elettronica al destinatario nella propria casella Pec.