Oggi trattiamo un altro caso riguardante la fattura elettronica e l'obbligo o meno di firma digitale.
CASO
Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una srl può usare qualsiasi firma digitale? O è necessaria la firma dell'amministratore o persone delegate?
NORMATIVA
Nelle fatture elettroniche aventi a oggetto rapporti B2B la firma digitale non è obbligatoria, a differenza di quanto previsto nei rapporti con la Pa.
CONCLUSIONE
Nel caso in chi la firma fosse apposta, ne sarà verificata la validità dallo Sdi e, se tale verifica dovesse avere esito negativo, si avrà lo scarto della fattura.
CHI FIRMA?
La firma dovrà appartenere al soggetto che emette la fattura, quindi:
- al cedente, se emette direttamente (nel caso di società dovrà appartenere al rappresentante legale);
- al terzo incaricato, se è quest'ultimo delegato alla predisposizione della fattura del cedente, che invierà il flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale.
NOTA: a prescindere dal soggetto che appone la firma, la responsabilità fiscale resta sempre in capo al cedente.
Vediamo oggi un caso riguardante la fatturazione elettronica nei confronti di soggetti privati.
CASO
Le strutture sanitarie dal 2019 saranno obbligate a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il paziente può pretendere di ricevere una copia cartacea o in pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo o è tenuto a scaricarla dallo Sdi?
NORMATIVA
In base ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, il cittadino senza partita Iva potrà scegliere di ricevere dal cedente una copia informatica (anche Pdf) o analogica (cartacea) della fattura elettronica.
CONCLUSIONE
Se fornisce un indirizzo Pec, il cedente dovrà compilare in sede di emissione della fattura, oltre al codice convenzionale "0000000" il campo "PEC destinatario", così lo stesso sistema Sdi recapiterà la fattura elettronica al destinatario nella propria casella Pec.
Iniziamo oggi a riportare varie risposte a vari quesiti riguardanti la fatturazione elettronica.
CASO
Dal 2017 gli ottici sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse nei confronti di privati. Cosa accade invece con l'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica? Oltre che una duplicazione di adempimento, non si tratta anche di duplicazione delle informazioni che arrivano all'Agenzia delle Entrate?
NORMATIVA
La comunicazione dei dati al sistema Ts assolve la funzione di fornire all'Agenzia i dati per predisporre il 730 precompilato.
Considerato il diverso obiettivo di ciascun adempimento, il cedente/prestatore sarebbe obbligato sia a emettere la fattura elettronica, sia a inviare i dati delle fatture emesse nei confronti dei privati al sistema Ts.
CONCLUSIONE
E' ragionevole attendersi, che venga trovata una soluzione per evitare duplicazioni di adempimenti, tramite un raccordo con il sistema Ts, che è gestito dal Mef e non dall'Agenzia.
Nell'articolo di oggi vediamo cosa viene previsto per quanto riguarda la conservazione e le sanzioni previste per le fatturazione elettronica.
CONSERVAZIONE
La formazione, emissione e trasmissione non sono sufficienti a garantire il rispetto dell'intera normativa. Ogni documento deve essere oggetto di una conservazione. E' importante capire che la semplice archiviazione in una cartella del PC non è sufficiente.
Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione, è possibile utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, oppure l'utilizzo di appositi programmi (solitamente integrati in quelli che provvedono all'emissione e spedizione dei documenti).
SANZIONI
La fattura tra soggetti residenti che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa.
Si rendono applicabili le sanzioni che variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato e si applicano in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione.
CONSIDERAZIONI
Negli articoli scritti finora sulla fatturazione elettronica hanno avuto il solo scopo di fare un quadro generale di questa novità che coinvolgerà tanti imprenditori dal 2019. Prossimamente andrò più nel dettaglio con vari casi pratici.
Oggi continuiamo a parlare di fattura elettronica: vediamo cosa viene previsto in merito al recapito e alla ricezione.
RECAPITO
A seguito del buon esito dei controlli, il SdI recapita la fattura al soggetto destinatario in uno dei seguenti modi:
- PEC
- tramite specifici software.
E' caldamente consigliato l'indicazione nella propria area riservata dell'agenzia delle entrate (previa registrazione) della modalità con la quale si intendono ricevere le fatture elettroniche, associandole ad una specifica PEC oppure al codice destinatario associato al programma che si va utilizzando.
RICEZIONE
La data di ricezione, e quindi data dalla quale si può detrarre l'Iva, viene determinata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura, ovvero:
- se ricevuta per PEC, dalla ricevuta di avvenuta consegna
- se ricevuta da uno specifico software, dalla data attestata dalla ricevuta di consegna telematica
- se ricevuta sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dalla data in cui il destinatario prende visione del documento.
Esempio: acquisto in data 28/9, fattura datata 28/9 ma ricevuta il 2/10. La detrazione dell'Iva potrà essere effettuata soltanto a decorrere dal mese di ottobre.