venerdì 24 marzo 2017

Assegnazione - cessione agevolata: normativa

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In questo articolo vediamo il regime fiscale agevolato riguardante l'assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e mobili iscritti.

CHI RIGUARDA
La disciplina riguarda tutte le società, comprese quelle in liquidazione e le società di fatto che esercitano attività commerciali.
Restano esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti, anche se hanno stabile organizzazione in Italia.
I beni da assegnare/cedere devono essere o beni immobili o mobili registrati non strumentali, ovvero non utilizzati per l'esercizio di impresa. Sono escluse le partecipazioni.
NB: i soci destinatari possono essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche e possono anche essere non residenti.

L'AGEVOLAZIONE
L'agevolazione consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva del 8% (10,5% se la società risulta non operativa o in perdita sistematica), anziché pagare le imposte sui redditi e Irap ad aliquote ordinarie. L'imposta viene calcolata sulla differenza tra valore normale (v. precisazione) del bene e costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti sono da effettuare entro il 30/11/17 (il 60%) e il 16/06/18 (la parte restante).
NB: non è prevista nessuna agevolazione per quanto riguarda l'Iva.

TERMINI
Entro il 30/09/2017 deve avvenire l'assegnazione/cessione.
NB: conta l'effettiva esecuzione e, non solo, la delibera che dispone l'operazione.
I soci devono risultare iscritti nel libro soci alla data del 30/09/2015. La percentuale di partecipazione del socio è quella esistente alla data dell'assegnazione/cessione.

PRECISAZIONE: IL VALORE NORMALE
Per valore normale è possibile prendere in considerazione il valore di mercato
o, per i terreni e fabbricati, è possibile optare per il valore catastale.
Per il valore catastale bisogna applicare i seguenti coefficienti alla rendita catastale:
- terreni: 112,50
- categoria C/1 ed E: 42,84
- categoria A/10 e D: 63
- categoria B: 176,40
- fabbricati "prima casa": 115,50
- tutti gli altri fabbricati: 126

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