venerdì 31 marzo 2017

Eliminazione barriere architettoniche: caso

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In questo articolo vediamo un caso riguardante l'abolizione di barriere architettoniche.

CASO
Per un invalido civile al 75%, sono state sostituite delle porte basculanti manuali con 2 portoni sezionali motorizzati per accedere al box auto.
E' possibile beneficiare delle detrazioni del 50% e l'iva al 4%?
Il beneficiario può essere esclusivamente l'invalido, o può essere anche il coniuge?

NORMATIVA
Rientrano tra i lavori di ristrutturazione edilizia su cui è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, quelle relative alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Ad esempio, esse devono riguardare spese riguardanti ascensori e montacarichi, elevatori esterni all'abitazione e spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
Per le prestazioni di servizi relative all'appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l'Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

DETRAZIONE E IVA
Non siamo in presenza di installazione di ascensore o piattaforma elevatrice o adeguamento dello stesso, ma vengono sostituite due porte. 
Pur se tali porte consentono all'invalido di utilizzare l'ascensore, per l'edilizia si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria del 22% in quanto intervento di manutenzione straordinaria. L'Iva sarebbe al 10% se si trattasse di intervento più complesso, cioè di restauro o ristrutturazione edilizia.
In ogni caso è consentita la detrazione del 50%.

CHI DETRAE?
Il beneficiario della detrazione è il soggetto che sostiene le spese (titolare delle fatture e dei bonifici), cioè l'invalido proprietario, o detentore del fabbricato, o il familiare convivente. In caso di incapienza di uno dei due coniugi, la detrazione compete anche al 100% al coniuge capiente che sostiene le spese.

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