Oggi vediamo cos'è previsto riguardo al bonifico da effettuare in caso di ristrutturazione. La normativa, pur essendo rigida, offre valutazioni "soggettive".
NORMATIVA
Per le ristrutturazioni prevede l'obbligo di pagamento con bonifico bancario, pena di decadenza, che dovrà indicare:- causale del versamento
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di partita Iva dell'impresa che ha eseguito i lavori.
Inoltre gli istituti di credito, a decorrere dal 01/07/2010 "operano una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta". Tale ritenuta viene effettuata solo ed esclusivamente in caso di bonifico correttamente eseguito con l'indicazione della causale riferibile ai lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico.
LA FINALITA' DELLA SPESA
L'Agenzia con la Risoluzione n. 55/E del 2012 precisa che la non completa compilazione del bonifico pregiudica in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche dell'obbligo di operare la ritenuta e, quindi, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi di ripetizione del pagamento mediante bonifico. Tale preclusione può però ritenersi superata qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa.In merito a questo, la Circolare n. 43/E del 2016 precisa che nel caso di bonifico incompleto o mancante, il beneficio fiscale è comunque riconosciuto a condizione che l'impresa esecutrice delle opere rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestando che "i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito".
Ovviamente tale documentazione dovrà essere debitamente conservata dal contribuente che vuole beneficiare delle detrazioni.
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