lunedì 30 ottobre 2017

Regimi con più attività

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Oggi analizziamo un caso molto frequente tra attività di impresa: l'esercizio di più attività

CASO

Svolto attività in regime forfettario. Vorrei aggiungere un'altra attività: dev'essere sempre in regime forfettario, o posso applicare il regime semplificato?

NORMATIVA

Secondo la legge sui forfettari "nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate".
Pertanto, non è possibile svolgere due attività applicando due regimi differenti, ovvero all'una il regime forfettario e all'altra quello semplificato.

CONCLUSIONE

Ciò che è possibile è valutare se la sommatoria tra i ricavi incassati sia inferiore al tetto più elevato tra le due attività, secondo il regime forfettario (L. 190/14). Se venisse superato, entrambe le attività sarebbero da gestire con il regime semplificato.

venerdì 27 ottobre 2017

Detrazioni: immobile ad uso promiscuo

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Oggi analizziamo un caso molto frequente riguardo ai lavori effettuati su immobili utilizzati sia come abitazione, sia ad uso ufficio.

CASO

L'abitazione di mia proprietà è stata adibita per l'esercizio dell'attività professionale di mia moglie.
Come comportarsi con le detrazioni relative al rifacimento di un balcone?

NORMATIVA

Per i lavori eseguiti su un'abitazione a uso promiscuo, la detrazione del 50% compete in misura pari solo al 50% "abitativo".
In sostanza, la detrazione è correlata al 50% delle spese sostenute, mentre l'altra metà delle spese rappresenta un costo rilevante ai fini dell'esercizio dell'attività professionale, e come tale inserito in contabilità.

CONCLUSIONE

Nel caso in esame, la casa è di proprietà del marito ed è adibita totalmente a studio della moglie.
Se non c'è il cambio catastale di destinazione d'uso (da abitazione a ufficio), il marito può fruire della detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione.
La moglie, per contro, se sostiene direttamente le spese, ha diritto alla detrazione solo se è convivente con il marito, oppure se detiene il fabbricato sulla base di un contratto di locazione o comodato

mercoledì 25 ottobre 2017

Detrazioni: fine della convivenza

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Oggi vediamo chi può detrarre le spese di ristrutturazione in caso di fine convivenza con il/la compagno/a attraverso un caso.

CASO

Effettuate ristrutturazioni su una caso intestata al 100% alla compagna. Andremo ad abitare insieme a fine lavori.
In caso smettessimo di convivere, chi può portare in detrazione le spese di ristrutturazione?

NORMATIVA

La convivenza consente di poter fruire della detrazione del 50%.
La convivenza di fatto è quella risultante
- dai registri anagrafici, oppure
- da autocertificazione.

CONCLUSIONE

Dopo il termine dei lavori, la cessazione della convivenza non fa venir meno il diritto alla detrazione, che continua comunque a rimanere in capo al soggetto che ha sostenuto le spese per tutta la sua durata.

lunedì 23 ottobre 2017

Misuratore fiscale guasto: cosa fare?

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Oggi trattiamo di un argomento un po' particolare che può capitare ad un dettagliante.

PROBLEMA

Come comportarsi in caso di guasto al misuratore fiscale?

NORMATIVA

Chi svolge attività commerciale, per la quale è obbligatorio l'utilizzo del misuratore fiscale, deve essere in possesso dei seguenti documenti:
- libretto di dotazione del registratore di cassa, dove, oltre ai dati dell'azienda, vengono annotate sia le variazioni di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate dal tecnico
- registro dei corrispettivi giornalieri
- registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l'importo totale pagato da ogni singolo cliente (obbligo superato sempreché il contribuente sian in grado, in alternativa, di emettere ricevute fiscali)
- copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all'Agenzia delle entrate.

COSA FARE

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, il contribuente deve tempestivamente richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio, provvedere alla annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione.
Tuttavia, è possibile rilasciare, senza alcuna previa opzione, la ricevuta fiscale, venendo meno di fatto la necessità di istituire il registro di emergenza.


MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

La manutenzione deve esser fatta annualmente. In caso di istallazione di un nuovo registratore, deve esserne data comunicazione, entro il giorno successivo, al competente Ufficio IVA a mezzo raccomandata in duplice copia, firmata anche dal tecnico. La comunicazione deve contenere i dati dell'utente, del tecnico, dell'apparecchio e dell'ubicazione dell'esercizio.

venerdì 20 ottobre 2017

Scuola: spese e liberalità

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Oggi analizziamo le spese relative alla scuola, in particolare ai contributi volontari e alla possibilità di cumulare con le altre spese.

CASO

Ho due figlie ed ho speso di contributo volontario 250+150. Per una figlia ho anche spese per una gita di 200 euro e, l'altra, spese di mensa pari a 200 euro. Come comportarsi?

NORMATIVA

Sia le spese di gita che quelle per la mensa rientrano tra le "Spese di istruzione non universitarie" (art. 15.1 lett. e-bis del TUIR) ai quali spetta la detrazione del 19% su un importo massimo di 564 euro per figlio. Vanno inserite con il codice 12 in dichiarazione dei redditi.
Per quanto attiene al contributo volontario, è necessario verificarne la natura, poiché i contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici, "anche se versati volontariamente, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa che danno diritto alla detrazione" i quali, se fossero riconosciuti come tali, andrebbero indicati in dichiarazione con il codice 31.
Le due detrazioni non sono tra loro cumulabili.

CONCLUSIONE

Pertanto, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione delle spese di istruzione, non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali.

mercoledì 18 ottobre 2017

Bonus mobili "ripetibile"

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Oggi analizzeremo il bonus mobili e la possibilità o meno di riutilizzare il bonus più volte sul solito immobile.


CASO

Nel 2016 eseguita ristrutturazione straordinaria di rifacimento di tutte le tubazioni di bagno e cucina, l'abbattimento di pareti e il rifacimento del pavimento. Avendo già beneficiato anche delle detrazioni bonus mobili, posso continuare nel 2017 ad acquistare altri arredi?


NORMATIVA

Per tutto il 2017 è stata prorogata la detrazione del 50% delle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad abitazioni ristrutturate per un importo massimo di 10.000 euro.
Tale detrazione viene riconosciuta a chi ha effettuato interventi di ristrutturazione dal 1° gennaio 2016, escludendo quelli iniziati prima.


CONCLUSIONE

Pertanto, se nel 2016 non sono stati spesi 10.000 euro, la differenza può fruire ancora della detrazione. I mobili comunque devono essere destinati all'arredo dell'abitazione oggetto dell'intervento.

lunedì 16 ottobre 2017

Detrazioni: muro in cartongesso

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Oggi analizziamo un altro caso legato alle ristrutturazioni, ovvero la divisione di stanze attraverso un muro in cartongesso.

CASO

Installato un muro in cartongesso per separare due stanze. Ciò ha richiesto la posa in opera e la tinteggiatura.
Oltre alla spesa dell'imbianchino, è possibile detrarre l'acquisto di vernici e chiedere l'applicazione dell'Iva al 10% su tutto?

NORMATIVA

Tra le spese che beneficiano della detrazione al 50%, rientra anche l'installazione di un muro in cartongesso e le relative spese accessorie, come la tinteggiatura e l'acquisto di vernici ed altri materiali.
Necessario come sempre effettuare il pagamento tramite bonifico con indicante partita Iva dell'impresa esecutrice e del fornitore dei materiali, codice fiscale del soggetto che sostiene i costi e la causale "bonifico di pagamento per lavori di ristrutturazione edilizia art.16-bis Dpr 917/1986".

CONCLUSIONE

L'intervento descritto rientra tra quelle di manutenzione straordinaria, quindi può beneficiare della detrazione al 50%. In quanto intervento di manutenzione su edificio residenziale, i lavori sono soggetti all'Iva al 10%.

giovedì 12 ottobre 2017

Bonus mobili: non a chi "rileva" il 50%

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Oggi affrontiamo un caso particolare riguardante il bonus mobili e il legame con le spese di ristrutturazione.


CASO

Acquistato un appartamento ristrutturato nel 2016. Mi è stato ceduto il credito per la detrazione di ristrutturazione dei lavori. Nel 2017 posso beneficiare del bonus mobili, anche se la spesa di ristrutturazione è stata eseguita dall'ex proprietario?

NORMATIVA

La detrazione Irpef del 50% per spese sostenute direttamente per la ristrutturazione, consente l'applicazione anche del bonus per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici destinati ad arredare la casa ristrutturata.

CONCLUSIONE

Ci deve essere coincidenza tra chi sostiene le spese di ristrutturazione e chi sostiene le spese per l'acquisto dell'arredo. Quindi, non può fruire del bonus mobili, a meno che prima non esegua dei nuovi interventi edili.

lunedì 9 ottobre 2017

Detrazioni: non pagare con il bancomat!

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In questo articolo vediamo un errore ricorrente che fa perdere la possibilità di portarsi in detrazione le spese per i lavori di ristrutturazione.

CASO

Ho acquistato un condizionatore a pompa di calore. So che è possibile beneficiare della detrazione al 50%, ma la fattura è stata pagata con carta di debito e non attraverso il bonifico. Posso detrarre la spesa?

NORMATIVA

L'installazione di un nuovo condizionatore a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento) fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico.
E' però indispensabile pagare le fatture con bonifico bancario indicando, oltre al codice fiscale del beneficiario e alla partita Iva dell'impresa, la causale di versamento (art. 16-bis Dpr 917/1986).
Si ritiene sufficiente anche l'indicazione "detrazione del 50%, acquisto condizionatore" usando il modello di bonifico specifico per le ristrutturazioni edilizie.

CONCLUSIONE

Il pagamento con carta di credito o debito (bancomat) non è possibile per la detrazione del 50%, ma solo per il bonus mobili (e il condizionatore non rientra tra i mobili cui si applica l'agevolazione).

venerdì 6 ottobre 2017

Verniciatura persiane: non agevolazione

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Oggi vediamo un caso riguardante dei lavori di verniciatura delle persiane, cercando di vedere se e quanto può beneficiare di detrazione fiscale.

CASO

Ho eseguito la riverniciatura delle persiane dell'abitazione principale. E' possibile beneficiare della detrazione del 50% o 65%?

NORMATIVA

Possono beneficiare della detrazione del 50% anche la sostituzione dei soli componenti vetrari degli infissi dell'abitazione.
Possono addirittura beneficiare del 65% di detrazione, se si consegue un risparmio energetico; occorre comunque una certificazione che dimostri tale risparmio. Comunque, con la semplice sostituzione dei soli componenti vetrati, non si rende applicabile la detrazione del 65%.
In entrambi i casi, il pagamento deve esser fatto tramite bonifico bancario.

CONCLUSIONE

La semplice riverniciatura è considerata manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolato, a meno che non riguardi parti comuni di condominio.

mercoledì 4 ottobre 2017

Lavori condominiali: unico appalto (caso)

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In questo articolo vediamo un caso molto frequente relativo a lavori svolti in un condominio, dove rientrano più lavori (sia su parti comuni che su parti private).

CASO

In un condominio è stato deciso con delibera assembleare di riparare la facciata e i poggioli dei singoli condomini. Per quanto riguarda i poggioli, deve fatturare al condominio o ai singoli proprietari? Come comportarsi poi con detrazioni e spese?

NORMATIVA

Nel complesso, l'intervento è considerato come condominiale in quanto facente parte del solito appalto. Tali lavori beneficeranno della detrazione al 50% come spese di manutenzione ordinaria su parti comuni.

CONCLUSIONE

Pertanto, tenendole separate, le spese relative ai poggioli a uso esclusivo non sarebbero detraibili.
Ma, considerando che sono eseguiti contestualmente ai lavori su parti comuni, l'amministratore potrebbe considerali come condominiali, in quanto facenti parte del medesimo appalto e, quindi, renderli detraibili sulla base della ripartizione delle spese tra i singoli comproprietari, sulla base della tabella millesimale.

lunedì 2 ottobre 2017

Il ravvedimento Iva è morto!

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Il ravvedimento Iva praticamente è morto. In questo articolo spiegheremo perché.


COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Con l'introduzione della Comunicazione Periodica delle Liquidazioni Iva, l'Amministrazione finanziaria ha acquisito le informazioni di debito/credito di periodo dei contribuenti. Questo ha permesso di accelerare molto il recupero delle somme non versate.


TEMPISTICHE

Dopo l'invio della comunicazione relativa al 1° trimestre del 12/06, già nel mese di luglio l'Agenzia aveva avvisato tramite PEC coloro che non risultavano in regola con il versamento. 
La comunicazione altro non era che una "lettera di compliance" che rimarcava come dai controlli effettuati (incrociando comunicazione e versamenti) non risultasse versata l'Iva dovuta del primo trimestre. Non solo: il contribuente veniva invitato a ravvedere la propria posizione (o, in caso di errore, a segnalare l'inesattezza tramite il canale civis).

PROBLEMATICHE

Ma chi non ha potuto pagare l'Iva del 1° trimestre per situazione di ristrettezza economica, può avere le disponibilità per adempiere in così poco tempo? Nella gran parte delle situazioni ovviamente no.
Purtroppo l'Agenzia sta già mandato le prime irrogazioni di sanzioni; l'omesso versamento Iva del primo trimestre è già passato al vaglio dell'Ufficio Controlli Automatizzati. Così ecco arrivare le multe, che comprendono imposta, interessi e sanzioni piene, ovvero al 30% (fatti salva la riduzione al 10% in caso di versamento nei 30 giorni).

IN PASSATO

L'impresa e/o professionista in difficoltà, prima delle comunicazioni Periodiche Iva, aveva molto più tempo per sperare di farcela a pagare il dovuto, potendo utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso e quindi ridurre in maniera significativa le sanzioni. 
L'Agenzia delle entrate poteva incrociare i versamenti solo dopo la dichiarazione Iva (per l'anno 2016 inviata il 28/02/2017) e, di solito, le multe arrivavano non prima di 5/6 dall'invio della dichiarazione. In pratica c'era circa un anno per mettersi in regola.

SITUAZIONE ATTUALE

Oggi, con la comunicazione periodica, l'azienda si vede già sanzionato in misura piena a 4 mesi dal mancato versamento, e non può nemmeno avvalersi del ravvedimento operoso, perché quest'ultimo è inibito laddove siano già iniziati i controlli.

CONCLUSIONE

Non c'è un attimo di respiro, non c'è modo di far fronte ad una situazione di difficoltà, magari temporanea, senza essere perseguitati dalle sanzioni.
Addirittura qualcuno consiglia che, qualora esista il rischio di non riuscire a versare l'imposta, sia meglio omettere del tutto la Comunicazione Periodica, per eventualmente ravvederla più avanti. Un comportamento certamente da non condividere e non corretto, ma che avrebbe i tratti dell'istinto di sopravvivenza.