Oggi affrontiamo un caso molto frequente, che però nella maggior parte dei casi non può beneficiare di nessuna detrazione.
CASO
Un invalido al 100% sostituisce una vasca da bagno con una doccia. Possibile detrarre il 19% della spesa assimilandole a quelle per il superamento delle barriere architettoniche? Questi interventi non rientrano in un contesto di ristrutturazione.NORMATIVA
Nella circolare 3/E/2016, l'Agenzia ha precisato che l'intervento di sostituzione della vasca da bagno con un box doccia non è assimilabile agli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.CONCLUSIONE
Quindi, nel caso proposto, non può beneficiare di nessuna agevolazione.La sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolata se è integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore" (es. rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari).
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