Oggi continuiamo a vedere cosa viene previsto riguardo alla novità che ci sarà nel 2019 riguardo alla fatturazione elettronica.
PROCEDIMENTO
Il processo di fatturazione elettronica si articola nelle seguenti fasi:
- creazione documento in formato XML
- trasmissione al "Sistema di Interscambio" (SdI), che è un canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate
- controllo del file dal SdI.
A questo punto possiamo avere due casi:
- in caso di esito negativo, il SdI invia una ricevuta di scarto entro 5 giorni dall'invio, con la conseguenza che la fattura (o fatture) si considerino non emesse e debbano essere nuovamente spedite;
- in caso di esito positivo, il SdI invia ricevuta di recapito del documento al destinatario.
Ultima fase è la conservazione del documento XML.
TRASMISSIONE
Il soggetto emittente può trasmettere la fattura elettronica essenzialmente secondo due modalità:
- utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (previa registrazione)
- utilizzando specifici software (personalmente, all'interno del nostro studio, metteremo a disposizione software che potranno gestire tutto il procedimento di fatturazione; nel caso foste interessati, contattaci).
Il prossimo 01/01/2019 decorrerà l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico con riferimento alla generalità delle operazioni poste in essere dai titolari di partita iva; ciò comporterà che ogni fattura dovrà essere emessa secondo formato e con una specifica procedura, così come la ricezione dovrà seguire un preciso percorso.
NOZIONE E FORMATO
Art. 21.1 DPR 633/72: viene definita elettronica la fattura che sia stata emessa in qualsiasi formato elettronico che renda il documento inalterabile, cioè se viene trasmessa, ricevuta e accettata in formato elettronico (nello specifico, nel formato XML - eXstensible MArkup Language).
Non possono quindi considerarsi "elettroniche" le fatture che, pur create in tale formato, siano inviate e ricevute in formato cartaceo.
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO
L'obbligo di adozione della fattura elettronica riguarderà:
- le operazioni cd Business to Business (B2B), effettuate verso altri soggetti passivi
- le operazioni cd Business to Consumer (B2C), poste nei confronti di soggetti privati.
I soggetti esonerati sono
- i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi
- i soggetti che hanno aderito al regime forfettario.
Non è altresì esteso alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Oggi vediamo un caso riguardante le spese sanitarie, in particolare quelle che riguardano spese "riabilitative" come quelle della ginnastica posturale.
CASO
Ho effettuato delle sedute di ginnastica posturale presso un centro sportivo con un dottore in scienze motorie e massofisioterapia come da prescrizione medica. Sono detraibili tali spese?
NORMATIVA
La detraibilità della spesa sostenuta per la ginnastica posturale potrebbe essere riconosciuta solo se le sedute si fossero svolte in un centro specializzato sotto controllo medico o con un fisioterapista e anche se le prestazioni fossero state rese da un massofisioterapista con diploma di formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999.
CONCLUSIONE
Tuttavia, la spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria. Detta attività, infatti, va inquadrata in un generale ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.
Nell'articolo di oggi vediamo cosa prevede la normativa riguardo alle spese universitarie sostenute all'estero.
CORSI UNIVERSITARI ALL'ESTERO
Per quanto riguarda le spese di frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi d'istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare 18/E/2016).
LOCAZIONE ALL'ESTERO PRESSO ATENEO
Per quanto riguarda il beneficio relativo ai canoni di locazione, la detrazione del 19% è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro, e spetta anche per le spese sostenute nell'interesse di persone considerate fiscalmente a carico (art. 15.2 Tuir).
Nell'articolo di oggi vediamo cosa è previsto riguardo alla detrazione degli interessi passivi del mutuo per l'acquisto dell'abitazione.
CASO
Sono proprietario al 50% di un immobile acquistato con i benefici "prima casa" con un mutuo, del quale ho detratto il 19% degli interessi passivi al 50%.
A seguito della separazione, ho acquistato un secondo immobile sempre con un mutuo. La residenza è stata trasferita in questo secondo immobile.
Posso portare ancora in detrazione gli interessi della prima abitazione?
NORMATIVA
Qualora il contribuente sia
- titolare di un mutuo ipotecario relativo all'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale di un suo familiare e
- contemporaneamente di un mutuo riguardante la propria abitazione principale,
gli interessi passivi possono essere detratti soltanto in relazione a quest'ultima.
CONCLUSIONE
Il concetto di "prima casa" è rilevante solo ai fini di imposte indirette, mentre per quanto riguarda gli interessi passivi è necessario che l'immobile costituisca dimora abituale (non necessariamente coincide con la residenza) entro un anno dall'acquisto.