Molte
volte capita che un privato debba dichiarare i canoni di affitto
dell’immobile locato, nonostante non abbia riscosso l’affitto: in
questo articolo tratterò cosa prevede la normativa fiscale. In un
successivo articolo vedremo quando possiamo farci riconoscere un
credito di imposta sui canoni non riscossi.
REGOLA: il locatore può non dichiarare i canoni non percepiti quando è in possesso di un provvedimento di morosità emesso dal giudice (cioè un provvedimento di sfratto).
La regola è quindi molto semplice, ma vediamo un caso particolare, dove molti privati sottovalutano tale regola e si ritrovano costretti a dichiarare canoni non percepiti (e in pratica non avere nessun modo di poter riscuoterli anche in futuro).
CASO: appartamento locato con contratto 4+4 (i primi 4 anni scadono a novembre 2016). Con preavviso di 6 mesi (a maggio) il conduttore comunica di voler recedere anticipatamente. Ovviamente il conduttore non paga i canoni che vanno da maggio a novembre, in quanto ha lasciato libero l’immobile, ma consegna le chiavi solo a novembre. Viene comunicato all’Agenzia delle entrate il recesso del contratto ai fine dei 4 anni.
PROBLEMA: finché non sussiste un provvedimento giudiziale di morosità, il locatore deve dichiarare i canoni previsti dal contratto di locazione (quindi anche quelli da maggio a novembre).
SOLUZIONE: il fatto che il conduttore abbia lasciato l’immobile a maggio non lo libera dall’obbligo di versare i canoni fino a scadenza e, quindi, il locatore può pretendere i canoni non corrisposti. Certo è che nella realtà difficilmente uno chiederà dei canoni per un affitto di un immobile lasciato libero anzitempo.
CONCLUSIONE: ricordatevi bene la regola: se non è “chiuso” il contratto di locazione, l’unico modo per non dichiarare i canoni non percepiti è avere un provvedimento di convalida di sfratto.
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