Come
abbiamo visto nel precedente articolo, accade che gli inquilini non
corrispondano i canoni di locazione. In questi casi i proprietari
hanno titolo per avviare la c.d. “procedura di sfratto
dell’inquilino moroso”, procedura avviata presso il Tribunale che
culmina con lo sfratto.
REGOLA GENERALE: i canoni di locazione vanno sempre indicati in dichiarazione anche se non percepiti.
ECCEZIONE: i canoni non percepiti possono essere non dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.
CASO: non sono stati riscossi i canoni di novembre e dicembre 2015. Il provvedimento di sfratto è emesso dopo l’invio della dichiarazione dei redditi relativi al 2015 (quindi oltre il 30/09/2016).
PROBLEMA: secondo la regola generale, devo dichiarare anche i canoni non riscossi (e quindi pagarci le tasse).
SOLUZIONE: posso recuperare un credito di imposta pari alle imposte pagate in eccedenza.
REGOLA GENERALE: i canoni di locazione vanno sempre indicati in dichiarazione anche se non percepiti.
ECCEZIONE: i canoni non percepiti possono essere non dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.
CASO: non sono stati riscossi i canoni di novembre e dicembre 2015. Il provvedimento di sfratto è emesso dopo l’invio della dichiarazione dei redditi relativi al 2015 (quindi oltre il 30/09/2016).
PROBLEMA: secondo la regola generale, devo dichiarare anche i canoni non riscossi (e quindi pagarci le tasse).
SOLUZIONE: posso recuperare un credito di imposta pari alle imposte pagate in eccedenza.
Il
credito può essere indicato nella prima dichiarazione successiva
alla conclusione del procedimento giurisdizionale e, comunque, non
oltre il termine di prescrizione decennale. Tale eccedenza potrà
essere utilizzata in diminuzione di altri eventuali debiti scaturenti
dalla dichiarazione oppure richiesti a rimborso.
ATTENZIONE: l’eventuale successiva riscossione comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
ATTENZIONE: l’eventuale successiva riscossione comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
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