In questo articolo approfondiamo il caso di ristrutturazione e il cambio d'uso del fabbricato a tali lavori.
CASO
Ristrutturazione effettuata in un fabbricato disabitato cat. A/4. Dopo il lavori viene utilizzato da una Onlus come "casa di cura" cat. B/2. Restano valide le detrazioni del 50%?
NORMATIVA
Nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso successivo all'ultimazione degli interventi, si conserva il diritto alla detrazione fino alla completa estinzione.SOLUZIONE
In sostanza, anche in presenza di un successivo cambio di destinazione d'uso non si decade dalle agevolazioni fiscali.Se, invece, fin dall'origine, è previsto l'intervento di variazione di accatastamento in non abitativo, la detrazione non compete.
Le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dopo il cambio di destinazione d'uso non fruiscono della detrazione.
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