giovedì 2 febbraio 2017

Disabili: iva agevolata sui veicoli

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Oggi illustriamo gli aspetti che riguardano la possibilità di acquistare un auto per disabili con l'Iva al 4%, anziché al 22%, analizzando requisiti e condizioni.

AMBITO SOGGETTIVO
Possono richiedere l'iva agevolata:
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione (necessario certificato Asl legge 104/'92);
- non vedenti o sordi (necessario certificato della Commissione medica pubblica che attesti la condizione);
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ad essi il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo).
NB: per chi è affetto dalla sindrome di down è valida la certificazione rilasciata dal medico di base, in sostituzione a quello emesso dalla Commissione medica.

AMBITO OGGETTIVO
L'iva agevolata riguarda:
- acquisto autovetture di cilindrata fino a 2.000 (benzina) o 2.800 (diesel);
- acquisto contestuale di optional;
- acquisto di prestazioni di adattamento di veicoli;
- riparazione degli adattamenti.
L'acquisto deve essere effettuato dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (quindi sono esclusi autoveicoli intestati ad altre persone).

ADATTAMENTI
Tra gli adattamenti rientrano: pedana sollevatrice, scivolo, braccio sollevatore, sedile scorrevole/girevole, sistema di ancoraggio delle carrozzelle, sportello scorrevole ed altri adattamenti, purché vi sia un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione.
Per i disabili titolari di patente speciale, si considera "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale.
Non è da considerarsi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional" o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

LIMITI TEMPORALI
L'iva del 4% non ha limiti di valore, ma temporali: può essere richiesta una sola volta nel corso di 4 anni. E' possibile riottenere il beneficio solo se il primo veicolo beneficiato:
- è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione;
- oppure è stato rubato e non ritrovato (da esibire la denuncia di furto).
NB: se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi 2 anni, va versata la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni (4%).

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