martedì 2 maggio 2017

Detrazione interessi abitazione - parte 3

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Dopo aver visto la normativa e alcune situazioni ricorrenti, continuiamo con gli ultimi casi particolari riguardanti la detrazione degli interessi pagati per il mutuo dell'abitazione principale.


VARIAZIONE DI ABITAZIONE

Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero, a condizione che l'immobile non sia locato.


NUOVO CONTRATTO DI MUTUO

Se l'originario contratto di mutuo viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo. Il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo.


IMMOBILE RISTRUTTURATO

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purchè avvenga entro 2 anni dall'acquisto.


IMMOBILE LOCATO

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.


TRASFERIMENTO PER LAVORO

La detrazione spetta anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro 1 anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro.


PERDITA DELLA DETRAZIONE

Il diritto viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero). Tuttavia, se torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.
Non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza.


CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 1993

La detrazione spetta 4000 euro per ciascun intestatario. Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro.


MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per i mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale la detrazione è del 19% ma su un importo di 2.582,28 euro.
La detrazione è ammessa se la stipula del contratto di mutuo avviene nei 6 mesi antecedenti o 18 mesi successivi all'inizio lavori.

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