In questo articolo vediamo di fare un quadro riguardo al credito d'imposta nel caso di riacquisto della prima casa.
INTRODUZIONE
Abbiamo visto in questo articolo quali sono le agevolazioni riguardanti l'acquisto della prima casa, che consiste nell'applicare l'Iva e l'imposta di registro in misura ridotta.
Agevolazione prima casa
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Ipostesi
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Imposta di registro
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Imposta ipotecaria-catastale
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IVA
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Venditore privato o azienda esente
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2%
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50 euro ciascuna
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Vendita soggetta ad IVA
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200 euro
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200 euro ciascuna
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4%
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CREDITO RIACQUISTO PRIMA CASA
E' previsto che "chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato".
Il predetto credito non può essere superiore all'imposta dovuta sul secondo acquisto e non gli spetta se:
- sono stati persi i benefici "prima casa" in relazione al precedente acquisto;
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio
- il nuovo immobile non ha i requisiti "prima casa"
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
NB: il credito spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima delle vendita dell'immobile già posseduto, purché quest'ultimo sia comunque entro il predetto termine di 1 anno.
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito può essere utilizzato:
- in compensazione (codice tributo 6602);
- in diminuzione dell'Irpef dovuta;
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta;
- in diminuzione delle imposte di registro ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione.
NB: per fruire del credito è necessario manifestare tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile. In tal caso dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
E' possibile utilizzare anche solo parzialmente il credito, ma in tal caso, il credito che residua potrà essere utilizzato solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione.
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