BENEFICIO
E' prevista la detrazione del 19%:
- sui canoni e i relativi oneri accessori di importo non superiore a 8.000 euro
- sul costo di riscatto finale fino ad un importo massimo di 20.000 euro.
Tra gli oneri accessori sono compresi i costi di stipula, mentre sono esclusi i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione e costi di intermediazione.
L'agevolazione è prevista per i contratti stipulati nel quinquennio dal 2016 al 2020.
NB: per gli over 35 gli importi sono ridotti alla metà (quindi 4.000 e 10.000 euro).
OGGETTO
La locazione deve essere riferita ad unità immobiliare, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
Quindi il leasing può riguardare:
- fabbricato ad uso abitativo già completato
- terreno sul quale costruire il fabbricato
- fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare
- un fabbricato abitativo da ristrutturare.
A CHI SPETTA?
La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di leasing. Se cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto.
Il reddito complessivo deve essere inferiore a 55.000 euro, condizione che non è richiesta per l'intera durata del contratto, ma deve verificarsi
- nell'anno precedente alla stipula
- o nell'anno della stipula.
DATI DA DICHIARARE
In dichiarazione deve essere riportato:
- data della stipula del leasing
- anno per cui si fruisce dell'agevolazione
- canoni pagati nell'anno
- prezzo di riscatto pagato.
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