mercoledì 5 aprile 2017
Agevolazioni immobili: interessi del mutuo
Abbiamo già visto varie agevolazioni sugli immobili:
- le agevolazioni prima casa (v. il seguente articolo), dove è possibile pagare un'imposta di registro pari al 2%, (anzichè il 9% in caso di acquisto di un'abitazione esente da iva), oppure con iva al 4% (anziché al 10% o 22%)
- la detrazione Irpef dell'Iva pagata sugli immobili (sempre all'articolo sopra indicato), dove è possibile beneficiare della detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto degli immobili (vedi anche il caso che abbiamo trattato).
Oggi vediamo la detrazione degli interessi del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.
IL BENEFICIO
Il contribuente che ha stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale può detrarre gli interessi passivi del 19% su un importo massimo di 4.000 €.
Si possono detrarre anche gli oneri accessori relativi alla stipula del mutuo con la banca, eventuali oneri fiscali e spese aggiuntive come l'imposta di iscrizione o cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
Anche la provvigione per lo scarto rateizzato, le spese notarili sostenute per l'istruzione della pratica di mutuo e le eventuali perizie tecniche rientrano nel conteggio, così come l'apertura di un conto corrente accessorio.
A CHI SPETTA
Il beneficio spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare.
Casi particolari:
* Separazione: anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
* Divorzio: al coniuge che ha trasferito la propria dimora, spetta comunque il beneficio per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
* Nudo proprietario: la detrazione spetta a lui, mentre non compete mai all'usufruttuario, in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
NOTA BENE
Per i contratti di mutuo stipulati dal 01/01/1993 al 31/12/2000 la detrazione è ammessa se l'immobile è diventato abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto e che lo stesso acquisti sia avvenuto entro 6 mesi antecedenti o successivi alla stipula del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dal 01/01/2001, i periodi sopra indicati sono 1 anno (anziché 6 mesi).
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