martedì 4 aprile 2017
Detrazioni: la parabola condominiale
Nell'articolo di oggi vediamo un caso riguardante la sostituzione di una parabola condominiale: anche in questo caso vedremo che è possibile beneficiare della detrazione del 50%.
CASO
Condominio di 11 appartamenti, in cui va sostituita l'antenna centralizzata con una nuova antenna parabolica.
Già 2 appartamenti a loro spese e con il consenso degli altri 9 si sono muniti di propria antenna.
L'acquisto e sostituzione della nuova antenna centralizzata è approvata da 7 appartamenti, mentre 2 si sono astenuti perché non interessati e 2 si sono opposti in quanto hanno già la parabolica.
Chi deve partecipare alla spesa? E' soggetta a detrazioni?
A CHI SPETTA LA SPESA?
In considerazione agli impianti radiotelevisivi, devono considerarsi comuni gli impianti per la ricezione radiotelevisiva i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.
Le relative spese per la manutenzione e/o conservazione andranno ripartite, salvo diverso accordo, in base ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.).
Alla spesa dovranno partecipare anche i condomini dissenzienti e, in linea di massima, anche i condomini che si sono muniti di propria antenna parabolica dovranno partecipare alle predette spese.
DETRAZIONE PREVISTA
E' data la possibilità di detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione, tra cui opere su parti comuni di edifici necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (come, ad esempio, le antenne).
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