venerdì 28 aprile 2017

Detrazione interessi mutuo abitazione - parte 2

detrazione-interessi-mutuo-abitazione-risparmio-fiscale

Continuiamo con l'argomento del post precedente, ovvero della detrazione degli interessi sul mutuo per l'abitazione. Abbiamo visto:
- cosa si intende per abitazione principale
- percentuale e limite di spesa detraibile
- gli interessi che non danno diritto alla detrazione
- quanta parte di interessi può essere detratta.

QUALE SPESA PUO' ESSERE DETRATTA?

In dichiarazione vanno riportati non solo gli interessi, ma anche gli oneri accessori e le quote di rivalutazione.
NB: non si guarda la scadenza delle rate, ma l'effettivo pagamento!!

CASO SEPARAZIONE

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato rientra tra i familiari, almeno che non interviene la sentenza di divorzio.
In caso di divorzio, al coniuge spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

MUTUO COINTESTATO

I coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo, possono indicare al massimo un importo di 2.000 euro.
Invece, nel caso di mutuo cointestato e coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene le spese può fruire della detrazione per entrambe le quote.

CONDIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione spetta a condizione che:
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto
- l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.
Caso particolare: per i mutui stipulati prima del 01/01/2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dall'acquisto. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993, la detrazione spetta se l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'08/06/1994.

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