lunedì 13 marzo 2017
Acquisto immobili: detrazione Iva
Dopo averne visto un caso qualche giorno fa, vediamo in questo articolo cosa prevede la normativa riguardo alla detrazione IVA sull'acquisto delle abitazioni.
PREMESSA: NORMATIVA SULL'ACQUISTO DELLE ABITAZIONI
Le imposte: Iva, registro, ipotecaria e catastale
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all'imposta di registro del 9%, imposte ipotecaria e catastali di 50 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa, la cessione potrà essere:
- esente Iva, con imposta di registro pari al 9% e imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna;
- soggetta ad Iva (aliquota 10%, o 22% se di lusso), con imposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa costruttrice è esente tranne se:
- vendita effettuata entro 5 anni dall'ultimazione;
- anche dopo 5 anni, se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (deve risultare dall'atto di vendita).
Agevolazioni "prima casa"
Se acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente):
- imposta di registro 2%
- imposte ipotecaria e catastale 50 euro ciascuna
Se acquisto da impresa, con vendita soggetta ad Iva
- iva 4%
- imposte di registro, ipotecaria e catastale 200 euro ciascuna.
DETRAZIONE IVA: NORMATIVA
La legge di Bilancio 2016 prevede la detrazione del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31/12/2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici ripartita in dieci quote annuali. Tale detrazione è stata prorogata fino al 31/12/2017.
NB: non sono previste esclusioni (es. immobili di lusso). Vale anche per le pertinenze, a condizione che avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo di pertinenza.
CUMULABILITA'
Resta fermo il principio generale secondo cui non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.
CASO ACCONTI
Riguardo all'Iva versata per l'acconto corrisposto nel 2015, si precisa che la detrazione, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l'acquirente possa considerare in detrazione il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto effettuato o da effettuare entro il 31/12/16.
Ne consegue che è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo d'imposta 2016. Pertanto non è possibile fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.
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