venerdì 10 marzo 2017
Deduzione assegni all'ex coniuge
In questo articolo vediamo quali sono le regole che riguardano la deduzione dell'assegno corrisposto all'ex coniuge.
BENEFICIO
Ai fini Irpef è deducibile dal reddito i versamenti effettuati all'ex coniuge (anche se residente all'estero) a seguito di separazione legale.
REGOLE
I principi da seguire sono:
- ammesso in deduzione il mantenimento del coniuge (come risulta dal provvedimento del giudice), non quello dei figli; se nel provvedimento indicato solo l'intero importo, si presume al 50%.
- adeguamento Istat: deducibile solo se la sentenza del giudice prevede espressamente un criterio di adeguamento automatico
- contributo casa: è riferito al canone di affitto dell'abitazione e delle spese condominiali. In genere, nella sentenza viene quantificata la somma da corrispondere; se è indicato solo il diritto al contributo, si va per relationem, ovvero l'importo deducibile è pari al canone di locazione che l'ex coniuge deve versare.
NB: la deducibilità ammessa è quella effettivamente corrisposta (principio di cassa), senza quindi alcun limite.
ESEMPIO
Nel 2016 è stato corrisposto all'ex coniuge un assegno mensile di 1200 euro, di cui 800 per i figli e 400 per l'ex coniuge. Il provvedimento stabilisce che è dovuto il contributo casa senza quantificarlo. Il canone di locazione è di 300 euro il mese.
Totale deducibile: 400*12 (mantenimento) + 300*12 (contributo) = 8.400 euro.
DOCUMENTAZIONE
E' necessario possedere:
- provvedimento del giudice
- documentazione comprovante l'erogazione della somma mensile (bonifico, assegno...).
ATTENZIONE: non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento