mercoledì 15 marzo 2017

Cedolare secca: sanzioni mancata proroga

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In questo articolo ripercorriamo le regole riguardanti la proroga dell'opzione della cedolare secca ed approfondiamo il caso in cui ci si dimentica di comunicarlo all'Agenzia delle entrate, considerando le ultime novità al riguardo.

PREMESSA
L'opzione della cedolare secca si esprime sia in sede di registrazione del contratto, sia in caso di proroga. Essa produce effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca, che può essere esercitata in ciascuna annualità (idem esercitare nuovamente l'opzione nelle annualità successive alla revoca).
Per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (durata inferiore a 30 giorni), l'opzione è esercitata in dichiarazione.

ADEMPIMENTI
Per mantenere la cedolare secca, l'opzione in sede di proroga deve essere fatta tramite il modello RLI entro 30 giorni.

NOVITA'
E' stato previsto un contesto normativo di favore per chi si dimentica di comunicare la proroga in presenza di un comportamento concludente, ferma l'applicazione della sanzione. Comportamento concludente significa:
- non aver pagato imposta di registro in riferimento al periodo di proroga
- effettui i versamenti della cedolare
- dichiari redditi da cedolare secca in dichiarazione.
NB: è previsto che il locatore deve comunicare per raccomandata l'intenzione di esercitare l'opzione; tra i comportamenti concludenti non viene richiamato tale adempimento, ammettendo di mantenere la cedolare anche senza ripetere l'invio della raccomandata.

SANZIONI
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto comporta la sanzione in misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. Solite sanzioni in caso di mancata presentazione relativa alla risoluzione del contratto.

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