Oggi
riproponiamo alcune risposte de “L'esperto risponde” del Sole24ore riguardante i “bonus mobili” (che abbiamo trattato in
questo articolo) e le detrazioni sulle ristrutturazioni.
BONUS
MOBILI: LAVORI DAL 01/01/2016
Nel
quesito si richiede precisazioni sul legame temporale che deve
esserci tra il bonus mobili e le ristrutturazioni.
La
finanziaria prevede che nel 2017 il bonus mobili si applica in
presenza di interventi di ristrutturazione che fruiscono della
detrazione del 50% (non trova applicazione quella del 65% relativo al
risparmio energetico). La proroga viene riconosciuta ai soggetti che
hanno avviato interventi a decorrere dal 1° gennaio 2016, escludendo
quelli iniziati antecedentemente.
Pertanto,
a partire dal 1° gennaio 2017 il bonus mobili trova applicazione a
condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati non prima
del 01/01/2016.
Il 50%
RICONOSCIUTO SE BOX GIA' PERTINENZIALE
Il
quesito propone questo caso: necessità di lavori su un garage da
ristrutturare comprato prima della costruzione adiacente della prima
casa. E' possibile farsi riconoscere i lavori eseguiti nel box auto?
La
regola prevede che la pertinenzialità deve esistere prima
dell'inizio dell'intervento o, al massimo, è riconosciuta la
detrazione del 50% se costruito ex-novo insieme all'abitazione.
Quindi l'unica soluzione è demolire il box auto e ricostruirlo
insieme all'abitazione principale.
NB:
comunque i lavori relativi al box auto non viene mai riconosciuta la
possibilità di usufruire del bonus mobili.
RISCALDAMENTO:
65% PER I CONTROLLI DA REMOTO
Nel
caso riportato si chiede se le spese per apparecchiature domotiche
relative al controllo luci, tapparelle o impianti ed apparecchi
video, possono fruire della detrazione del 65%.
Dal
01/01/2016 è riconosciuta la detrazione del 65% anche alle spese
sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di
dispositivi multimediali a distanza (cioè da remoto) degli impianti
di riscaldamento, produzione d'acqua calda o di climatizzazione volti
ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli
utenti.
Quindi
non rientrano le spese per interventi relativi ad apparecchiature
domotiche, che, tuttavia, possono fruire della detrazione del 50%.
LAVORI
ESTERNI ED INTERNI: DOPPIA LIMITE
Nel
caso viene chiesto se il limite dei 96.000 euro relativo alle
detrazioni di ristrutturazione vale come unico per un contribuente
che ha svolto sia lavori interni all'appartamento che esterni
relativamente alla facciata del palazzo.
Si
tratta di due lavori differenti: uno
riguarda le parti comuni; l'altro
riguarda una singola unità immobiliare.
L'importo
dei 96.000 euro è da considerarsi per ciascuno dei due lavori. Solo
se entrambi i lavori fossero stati fatti internamente (o entrambi esternamente) il limite dei 96.000 euro doveva considerarsi unico.
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