mercoledì 18 gennaio 2017
Ravvedimento operoso: le regole
Oggi parliamo del ravvedimento operoso, ottimo strumento che permette di risparmiare in caso di omesso o insufficiente versamento di un debito tributario. Secondo me è anche un ottimo strumento che permette di poter gestire al meglio i pagamenti a seconda delle esigenze finanziarie personali, vista l'entità delle sanzioni e degli interessi.
COS'E' IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Strumento deflattivo del contenzioso tributario, attraverso il quale il contribuente provvede a regolarizzare la propria violazione tributaria (omesso o insufficiente versamento) prima che questa sia contestata dall'Amministrazione finanziaria.
Si intende perfezionato quando viene pagato: tributo+sanzioni+interessi dovuti.
Utilizzabile per i tributi dell'Agenzia delle Entrate (es. Irpef) e degli enti locali (es. IMU e TASI).
SANZIONI PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO
Le sanzioni per omesso/insufficiente versamento sono: 1% fino a 15gg di ritardo, 15% da 16gg a 90gg di ritardo, 30% oltre 90gg di ritardo.
Queste, con il ravvedimento operoso, sono ridotte a:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno
- 1,5% da 15gg a 30gg di ritardo
- 1,67% da 31gg a 90gg di ritardo
- 3,75% per ritardi oltre 90gg ed entro presentazione della dichiarazione (o entro l'anno in caso non fosse prevista)
- 4,29% se effettuato entro la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (o 2 anni in caso non fosse prevista)
- 5% se effettuato oltre il termine precedente
- 6% dopo l'emissione del Processo Verbale di Constatazione della violazione (PVC).
INTERESSI
Gli interessi vanno calcolati secondo i giorni di ritardo della regolazione e al tasso previsto nell'anno, ovvero:
- 1% nel 2010
- 1,5% nel 2011
- 2,5% nel 2012 e 2013
- 1% nel 2014
- 0,5% nel 2015
- 0,2% nel 2016
- 0,1% nel 2017.
Nell'articolo di domani analizzeremo un esempio di ravvedimento operoso e le possibilità che sono previste, in modo da per poter gestire al meglio i propri debiti fiscali.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento