lunedì 23 gennaio 2017

Ecobonus: cessione del credito

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Oggi parleremo della possibilità di cedere il credito derivante dall'Ecobonus da parte di contribuenti cd. "no tax area".

NORMATIVA
I contribuenti che rientrano nella "no tax area" possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, per le spese di interventi di riqualificazione di parti comuni degli edifici condominiali effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

AMBITO SOGGETTIVO
Chi sono i contribuenti "no tax area" (detti anche incapienti)? Le persone fisiche che hanno conseguito:
- solo reddito dipendente fino ad 8.000 euro lordi, oppure
- solo reddito di pensione fino a 7.500 euro lordi.

OGGETTO DELLA CESSIONE
Questi contribuenti possono cedere la detrazione Irpef del 65% su interventi riguardanti il riqualificazione energetica eseguiti nelle parti comuni di un edificio condominiale. 

BENEFICIARI
Tale credito viene dato in favore dei fornitori che effettuano i lavori. E' utilizzabile solo in compensazione di 10 quote annuali a partire dal 10 aprile 2017. La quota non fruita nell'anno, è utilizzabile negli anni successivi e non può esser chiesta a rimborso.

INDICAZIONI OPERATIVE
Per avere ciò, bisogna che:
- la volontà dei soggetti incapienti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione
- tale volontà deve essere comunicata ai fornitori
- i fornitori comunicano in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito.

ADEMPIMENTI
Entro il 31 marzo 2017 il condominio è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate:
- il totale delle spese sostenute nel 2016
- l'elenco dei bonifici effettuati
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito.
Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio, pena l'inefficacia della cessione del credito.

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