PREMESSA
Come visto, l'IRI è un regime di tassazione che tiene separato:
- l'utile lasciato in azienda, tassato al 24%
- l'utile prelevato, tassato ai fini IRPEF in capo al socio.
Vi possono accedere le imprese individuali, le società di persone e le srl trasparente; "unico" vincolo è che deve sussistere la contabilità ordinaria.
NO DOPPIA TASSAZIONE
Per evitare la doppia imposizione è previsto che:
- le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati, non rilevano ai fini IRPEF
- si considerano distribuite prima le riserve formatesi prima dell'entrata dell'IRI.
Si presumono distribuiti prima gli utili 2016 (i quali non saranno deducibili ai fini IRI e non saranno tassati in capo al socio poiché già lo sono stati per trasparenza).
ASPETTI CRITICI
* Durata vincolante
La scelta ha durata quinquiennale ed è rinnovabile al termine del quinquennio (va comunicata all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi).
Non è prevista "revoca", ma solo "rinnovo" vincolante; quindi:
- vincola la tenuta della contabilità ordinaria per 5 anni, anche se ho i requisiti per la contabilità semplificata
- il rinnovo occorre sceglierlo, perché il rinnovo non è automatico.
* Srl trasparente
L'opzione per la trasparenza fiscale prevista per le srl è vincolante per 3 anni; ad oggi non si sa se per optare per l'IRI devo obbligatoriamente attendere il decorso dei tre anni.
* Imprenditore individuale
L'IRI potrebbe non trovare applicazione, poiché verrebbe a mancare una base imponibile, poiché tutto o la maggior parte dell'utile è prelevato dall'imprenditore. Ci si aggraverebbe solo della difficile gestione contabile. Occorrerà infatti tener ben distinte le riserve di utili formate prima e dopo l'IRI.
* Finanziamenti soci
In caso di finanziamenti da parte dei soci, la loro restituzione non sarà considerata ai fini IRI e non saranno tassati ai fini Irpef.
* Oneri personali
Lasciando il reddito in azienda e, quindi, non facendolo concorrere alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, lo si sottrae al beneficio di poter far valere su di esso eventuali oneri deducibili/detraibili personali.
* Contributi previdenziali
Il contributo annuo dovuto ai fini previdenziali è determinato senza tener conto delle disposizioni IRI.
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